Cass. civ., sez. II, sentenza 11/09/1989, n. 3920

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In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che modifichi le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullità radicale deducibile senza limitazione di tempo, e non è quindi soggetta al termine di impugnazione di trenta giorni previsto per le deliberazioni annullabili; allo stesso modo sono nulle - e quindi impugnabili senza limitazione di tempo - le delibere con le quali, successivamente, sulla base delle tabelle illegittimamente modificate, siano determinati i contributi da corrispondere da parte dei singoli condomini, per il principio che l'atto nullo non produce alcun effetto e non può essere convalidato dal decorso del tempo. ( V 6578/88, mass n 460887; ( V 4851/88, mass n 459675; ( V 5793/83, mass n 430652; ( V 2928/80, mass n 406665).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/09/1989, n. 3920
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3920
Data del deposito : 11 settembre 1989

Testo completo

In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare, adottata a maggioranza, che modifichi le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese è inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullità radicale deducibile

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