Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/04/2019, n. 10578

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 16/04/2019, n. 10578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10578
Data del deposito : 16 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 18549-2017 proposto da: PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI

22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M P, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato M S, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4419/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2017, R.G.N. 2501/2012. RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Roma aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 16.2.2006, dal primo dei 219 contratti di lavoro somministrato, recanti la causale "picchi di attività" o ragioni di carattere sostitutivo, e relative proroghe, stipulati con M P, ed aveva condannato la società Procter & Gamble Italia p. a. al ripristino del rapporto con la predetta, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione definitiva dello stesso;

2. la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 31.1.2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato era decorrente dal 18.6.2007, anziché dal 16.2.2006, e condannava l'appellante a risarcire il danno all'appellata nella diversa misura di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori a far data dalla sentenza di primo grado;

3. il giudice del gravame riteneva che la causale "picco di attività" fosse sufficientemente specifica sotto un profilo formale, purché ne venisse offerta adeguata prova in giudizio, prova fornita documentalmente, ma che, con riguardo al contratto di somministrazione sottoscritto il 20 luglio 2007, lo stesso era successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro già stipulato il 18.6.2007 e pertanto si era verificata la violazione della forma scritta obbligatoria a pena di nullità ex art. 21, commi 1 e 4, d. Igs. 276/03, senza tenere conto del fatto che il contratto di somministrazione n. 201353334 non recava alcuna causale e pertanto anche sotto tale profilo era affetto da nullità;

4. di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste la M, con controricorso. i CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, sono denunziate violazione e falsa applicazione degli artt. 21, commi 1 e 4, 27 d. Igs. 276/2003, sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non vi era stata alcuna violazione dell'art. 21, comma 4, del d. Igs. 276/03 nella versione ratione temporis vigente, atteso che il contratto di somministrazione risultava incontestabilmente redatto in forma scritta e che la redazione in tale forma non andava confusa con la data sul medesimo apposta, che risultava inconferente rispetto al requisito della forma scritta imposto dall'art. 21 comma 4 d. Igs. 276/03;
si sostiene che sia stato erroneamente ritenuto che il contratto n. 201353334 fosse stato sottoscritto solo il 20.7.2007, in quanto tale data aveva costituito all'evidenza un mero errore materiale, come rilevabile dalla circostanza che il suddetto contratto era stato oggetto di tre proroghe recanti tutte una data antecedente al 20.7.2007, compresa tra il giugno 2007 ed il 6 luglio 2007;
si osserva, poi, che il contratto non solo non era privo di causale, essendo indicate "ragioni di carattere produttivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore" ma che, in ogni caso, a differenza che per il contratto a termine, non sia richiesta l'enunciazione delle ragioni con il livello di dettaglio proprio di quest'ultimo, dandosi maggior rilievo al successivo controllo di effettività;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi