Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2021, n. 12903
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La domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, introdotta dal pubblico dipendente con procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto strumentale all'adozione del provvedimento amministrativo di attribuzione di un beneficio, pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, rilevante ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva utile per la determinazione dell'"an" e del "quantum" della prestazione pensionistica, appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti.
Sul provvedimento
Testo completo
1 29 03-21 E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E SZIONI UNITE CIVILI S E Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ART. 445 BIS C.P.C. - ACCERTAMENTO Primo Presidente f.f. - FRANCESCO TIRELLI STATUS INVALIDO EX ART. 80 L. N. 388/2000 - GIURISDIZIONE - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO Ud. 23/03/2021 - CC Presidente di Sezione - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA R.G.N. 38189/2019 DANILO SSTINI - Consigliere - Cear 12903 Rep. GIACOMO STALLA - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e.M. M M - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere - M CO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SNTENZA sul ricorso 38189-2019 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;
- ricorrente -
contro 5 2 1 1 2 MAURIZI AURELIA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI n. 26 - SC. B. INT. 5 presso lo studio dell'avvocato SIMONE LAMARRA, rappresentata e difesa dall'avvocato W C;
- resistente - avverso la sentenza n. 304/2019 resa dal Tribunale di Avezzano;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/3/2021 dal Consigliere CATERINA MAROTTA;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.
FATTI DI CAUSA
1.- A M, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la qualifica di collaboratore scolastico, proponeva ex art. 445 bis cod. proc. civ., ricorso al Tribunale di Avezzano affinché fosse accertata, in contraddittorio con P'INPS, la sussistenza dei requisiti sanitari dell'invalidità civile utili per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, 1. n. 388/2000 (due mesi di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione). Nel costituirsi in giudizio l'INPS eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire e carenza di domanda amministrativa e nel merito, quanto al requisito sanitario, chiedeva che la decorrenza della prestazione fosse fissata dalla data in cui risultassero accertati tutti i requisiti per la sua concessione. Il nominato CTU, all'esito delle operazioni peritali, riconosceva che Aurelia M presentava una inabilità lavorativa ridotta di una percentuale del 75% dal 1° luglio 2018. 2. L'INPS proponeva opposizione all'ATP ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ. riproponendo le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità già formulate. idoneo atto di dissenso rispetto all'ATP che assorbiva ogni altra eccezione preliminare Ок 3. Il Tribunale di Avezzano dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di Ric. 2019 n. 38189 sez. SU - ud. 23-03-2021 -2- dell'INPS e confermava la accertata sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario per i benefici di cui all'art. 80, comma 3, 1. n. 388/2000. 4. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
5. A M ha resistito con controricorso.
6. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 7. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria per iscritto, chiedendo che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, accolga il ricorso e dichiari la giurisdizione della Corte dei conti.
8. La controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'INPS denuncia difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 37 cod. proc. civ., dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, dell'art. 12 legge 2248/1865 All. E, del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, ex artt. 13 e 62, dell'art. 445 bis cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ.. Rileva che la dichiarazione di dissenso ben poteva riguardare aspetti preliminari che sono stati oggetto di verifica giudiziale. Evidenzia che, nello specifico, la domanda, pur avendo ad oggetto il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari, era diretta ad ottenere i benefici rilevanti ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva per la determinazione del futuro trattamento pensionistico pubblico. Richiama, a sostegno della giurisdizione della Corte dei conti, la pronuncia di questa Corte n. 18271 dell'8 luglio 2019 e gli arresti giurisprudenziali in tale decisione richiamati secondo cui tale giurisdizione è da affermarsi in ragione del rapporto di strumentalità tra l'accertamento dell'invalidità e la prestazione che si intende ottenere ossia, nello specifico, il riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (l. n. 388/2000) e del fatto che pensionistico pubblico. ѝ l'accertamento richiesto è inteso ad incidere sulla quantificazione del trattamento Ric. 2019 n. 38189 sez. SU - ud. 23-03-2021 -3- 2. Con il secondo motivo l'INPS denuncia la violazione dell'art. 7 della 1. n. 533 del 1973;
dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 80, comma 3, 1. n. 388 del 2000, dell'art. 1 del d.P.R. n. 698/1994, emanato in attuazione dell'art. 11 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 conv. in l. n. 102 del 2009 in relazione all'art. 360, n. 3, cod.proc. civ.. Lamenta la mancata pronuncia di improponibilità dell'azione giudiziaria. Rileva che, nella specie, il giudice adito avrebbe dovuto rilevare, come eccepito dall'Istituto, la mancanza della domanda amministrativa e cioè di un presupposto dell'azione giudiziaria nelle controversie previdenziali senza che argomenti di segno contrario possano trarsi dall'art. 8 della 1. n. 533 del 1973 (che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel corso del procedimento amministrativo) né dall'art. 443 cod. proc. civ. che prevede la mera improcedibilità della domanda giudiziale solo nel caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo che sia stato, però, iniziato. Sottolinea che la M aveva solo presentato domanda di accertamento dell'invalidità civile non anche domanda (all'INPS, ex INPDAP, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza) di accertamento della sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici di cui alla 1. n. 388 del 2000. 3. Con il terzo motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, dell'art. 8 della l. n. 533 del 1973, dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.. Ribadisce che la M, non avendo presentato alcuna domanda amministrativa alla sede INPS, oggi competente anche per i dipendenti pubblici, non poteva avviare un'azione di accertamento di status di invalidità sul presupposto che il grado di invalidità riconosciuto (peraltro ad altro fine, dall'ASL) fosse inferiore a quello reclamato. Assume che ciò determina una carenza di interesse ad agire concreto ed attuale.
4. In sede di controricorso la M ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione del contendere e per acquiescenza sull'accertamento sanitario. Rileva che oggetto dell'accertamento ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ. è solo il requisito sanitario e che, pertanto, in mancanza di atto di dissenso rispetto alle risultanze della consulenza tecnica è venuto memo ogni interesse ad agire da parte Ric. 2019 n. 38189 sez. SU - ud. 23-03-2021 -4- dell'INPS che non avrebbe potuto esprimere un dissenso sulla base di ragioni diverse da quelle sanitarie. Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, la controricorrente sostiene che la domanda aveva ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile mentre il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico (che potrebbe radicare la giurisdizione della Corte dei conti voluta dalla controparte) rappresenta solo una conseguenza futura ed eventuale.
5. Preliminarmente il ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale è ammissibile in quanto previsto dall'art. 445 bis, comma 7, cod. proc. civ. ("La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”).
6. Vanno, poi, disattese le eccezioni preliminari della controricorrente. È stato più volte affermato che in tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa - ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo - può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione (v. ex multis Cass. 2 agosto 2019, n. 20847;
Cass. 9 aprile 2019, n. 9876;
Cass. 5 febbraio 2020, n. 2587;
Cass. 3 marzo 2021, n. 5719). Quindi il dissenso ben poteva essere espresso insistendo nella eccezione di difetto di giurisdizione (oltre che in quella della mancanza della domanda amministrativa e della mancanza di interesse ad agire della parte privata). Ne consegue che può e deve essere valutato in questa sede innanzitutto il motivo di ricorso con il quale l'INPS prospetta il difetto di giurisdizione del giudice adito.
7. Tanto premesso si osserva che il petitum sostanziale della