Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 49855

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 49855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49855
Data del deposito : 31 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P C C E, nato il 18/05/1975 nella Repubblica Dominicana avverso l'ordinanza del 13/04/2018 del TRIBUNALE della Libertà di PALERMO sentita la relazione svolta dal consigliere A T;
sentito il P.G., in persona del Sost. G D L, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. A F, anche in sostituzione dell'avv. G A, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con un unico atto a firma congiunta, i difensori di fiducia di C E P C ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del g.i.p. dello stesso Tribunale, di rigetto dell'istanza finalizzata alla declaratoria d'inefficacia della misura custodiale in atto a carico del prevenuto, per omesso avviso al difensore d'ufficio nominato al momento dell'adozione del titolo genetico, risalente al 07.07.2017. 2. In primo luogo, assumono i legali ricorrenti che l'ordinanza impugnata, là dove attribuisce alla "nomina del secondo difensore d'ufficio, ovvero dell'avv. Irene D'Angeli del Foro di Roma, effettuata peraltro dalla Polizia di Frontiera Area di Fiurnicino ... successivamente al momento in cui veniva emessa la misura cautelare massimamente afflittiva" (in funzione dell'espletamento dell'interrogatorio di garanzia, delegato al g.i.p. del Tribunale di Roma), il significato di una "implicita revoca della nomina precedente, a discapito del primo difensore d'ufficio", sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 97 e 294 cod. proc. pen., rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) dello stesso codice di rito, "atteso che ... la nomina del difensore d'ufficio risulta sottostare ai c.d. principio dell'immutabilità, in virtù del quale qualsiasi sostituzione del difensore che venga disposta senza alcun giustificato motivo si palesa, inevitabilmente, come illegittima e lesiva del diritto di difesa tutelato, peraltro, anche dall'art. 24 della Carta Costituzionale". Di qui l'assenza dei presupposti perché il g.i.p. delegato procedesse alla "nomina", ovvero, per meglio dire, alla sostituzione di detto secondo difensore d'ufficio con altro, prontamente reperibile. Con l'ulteriore puntualizzazione che, all'atto della ricordata nomina dell'avv. D'Angeli, avvenuta il 21.02.2018 ad opera della p.g., in concomitanza con l'arresto dell'odierno ricorrente, l'avv. A, inizialmente designato come legale d'ufficio, aveva concretamente espletato il proprio mandato, avendo "regolarmente presenziato alle due udienze camerali celebratesi innanzi al g.u.p. di Palermo, rispettivamente il 13.02.2018 ed il 20.02.2018, ovvero quelle precedenti l'interrogatorio di garanzia, svoltosi, per l'appunto, a Roma il 26.02.2018". Con un secondo motivo, i difensori ricorrenti - sempre a mente dell'art. 606, co. 1 lett. b) e c), cod. proc. pen. - denunciano l'ulteriore profilo d'illegittimità dell'ordinanza in esame, per aver comunque ritenuto sanata la nullità di cui trattasi, ritenuta a regime intermedio, alla luce della mancata eccezione formulata in proposito da parte del difensore d'ufficio presente in sede d'interrogatorio e/o dallo stesso indagato. A tale riguardo si eccepisce che il detto difensore "non avrebbe potuto eccepire alcunché, in quanto lo stesso non avrebbe potuto essere a conoscenza di tutti i passaggi pregressi che avevano caratterizzato fino a quel momento il complesso iter procedimentale di cui discutiamo", essendosi perciò al cospetto di un "approdo interpretativo" in contrasto "con il diritto ad una difesa d'ufficio che possa dirsi effettiva". Di più ed a monte, si assume comunque che "l'omissione dell'avviso dell'interrogatorio di garanzia integra ... una nullità di carattere assoluto e, pertanto, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento", in conformità all'insegnamento della più recente giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, a detto fine richiamata.
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