Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/06/2018, n. 25328

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/06/2018, n. 25328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25328
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: R A nato il 03/10/1957 a NAPOLI VZZA FILOMENA nato il 03/09/1961 a NAPOLI R G nato il 31/12/1976 a NAPOLI avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere V P;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza in data 11/11/2016, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Paola, in data 14/01/2016, nei confronti di RUSS$0 A,

VZZA

Filomena e R G, in relazione ai delitti loro rispettivamente ascritti (tentata estorsione e plurimi episodi di usura quanto al RUSSO;
usura tentata e favoreggiamento reale quanto alla VZZA;
favoreggiamento reale quanto a R G). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per i delitti loro rispettivamente ascritti (limitatamente, quanto al RUSSO, ai reati sub a e c), e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al primo ordine di motivi, è invero necessario richiamare, da un lato, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). D'altro lato, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina;
in senso analogo Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838 ;
Sez. 5 28011/2013, rv. 255568 ;
Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). In tale contesto interpretativo, i motivi di ricorso non superano il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte territoriale (in piena sintonia, anche quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, con quelle del primo giudice) e nella riproposizione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. Manifestamente infondati sono gli ulteriori motivi concernenti la concessione delle attenuanti generiche. Questa Corte ha tra l'altro ripetutamente affermato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). In tale prospettiva deve osservarsi che la Corte territoriale ha diffusamente motivato le ragioni del diniego, evidenziando, con riguardo a ciascuna posizione (cfr. pag. 4-5), gli elementi ritenuti ostativi. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi MALAVAROSA FABRIZIO, IAVAZZO ANNA ed EVANGELISTA MAURIZIO che liquida in complessivi 2.380,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA E IVA.
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