Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 04/11/2022, n. 41589

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 04/11/2022, n. 41589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41589
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: B S nato a JESI il 29/06/1992 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per avere escluso l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in relazione al capo a) - e conseguentemente rideterminato la pena in anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa-, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B S per il reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, si impossessava di una borsa contenente tre portafogli con all'interno denaro contante, assegni, carta postepay, bancomat, bancoposta, documenti ed altri oggetti, lasciata da G S in un furgone in sosta presso un'azienda agricola sita in Fraz. Marischio di Fabriano (capo a);
e del reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta bancoposta nr. 36572809, effettuando due prelievi presso distinti istituti di credito, del valore complessivo di euro 600,00 (capo b).

2. I Giudici di merito hanno fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in particolare, sulle immagini dei video delle telecamere di sorveglianza acquisiti agli atti e sulla deposizione del teste S S, Carabiniere in servizio a Fabriano, il quale aveva riferito delle indagini svolte e dell'identificazione dell'imputato quale autore dei prelievi.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione, da parte della Corte di appello, dei motivi di appello 2) e 4);
travisamento della prova. Nei motivi di appello non sono state sollevate questioni sulla identificazione del soggetto in questione con l'odierno ricorrente, facendosi invece riferimento ad un travisamento della prova, posto in essere dal Giudice di primo grado, nell'attribuire la responsabilità alla persona ritratta nei fotogrammi, chiunque essa fosse. Nell'atto di appello, infatti, si evidenziava una discrepanza di orari tra quelli dell'effettivo prelievo e quelli dei fotogrammi dove era ripresa la persona che è stata riconosciuta nell'imputato.

3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato attribuito al B anche il prelievo presso la Unicredit di Fabriano alle ore 18.08 e il furto del bancomat avvenuto dopo le 17.30 in frazione Marischio di Fabriano, basandosi solo sulla contiguità temporale, in assenza di altre prove.

3.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il superamento, da parte della Corte territoriale, della prova dell'indisponibilità del pin, nonché travisamento della prova. Nella integrazione della propria denuncia, acquisita agli atti con il consenso del difensore, la persona offesa aveva precisato che il pin della carta era memorizzato solo sul suo telefono cellulare che era sempre in suo possesso. Si tratta di un dato probatorio che avrebbe richiesto una specifica attività di indagine, dovendosi, in difetto, pervenire ad una sentenza assolutoria ai sensi dell'articolo 530, comma 2, cod. proc. pen.
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