Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2022, n. 41589
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
te SENTENZA sul ricorso proposto da: B S nato a JESI il 29/06/1992 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per avere escluso l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in relazione al capo a) - e conseguentemente rideterminato la pena in anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa-, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B S per il reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, si impossessava di una borsa contenente tre portafogli con all'interno denaro contante, assegni, carta postepay, bancomat, bancoposta, documenti ed altri oggetti, lasciata da G S in un furgone in sosta presso un'azienda agricola sita in Fraz. Marischio di Fabriano (capo a);
e del reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta bancoposta nr. 36572809, effettuando due prelievi presso distinti istituti di credito, del valore complessivo di euro 600,00 (capo b).
2. I Giudici di merito hanno fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in particolare, sulle immagini dei video delle telecamere di sorveglianza acquisiti agli atti e sulla deposizione del teste S S, Carabiniere in servizio a Fabriano, il quale aveva riferito delle indagini svolte e dell'identificazione dell'imputato quale autore dei prelievi.
3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione, da parte della Corte di appello, dei motivi di appello 2) e 4);
travisamento della prova. Nei motivi di appello non sono state sollevate questioni sulla identificazione del soggetto in questione con l'odierno ricorrente, facendosi invece riferimento ad un travisamento della prova, posto in essere dal Giudice di primo grado, nell'attribuire la responsabilità alla persona ritratta nei fotogrammi, chiunque essa fosse. Nell'atto di appello, infatti, si evidenziava una discrepanza di orari tra quelli dell'effettivo prelievo e quelli dei fotogrammi dove era ripresa la persona che è stata riconosciuta nell'imputato.
3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato attribuito al B anche il prelievo presso la Unicredit di Fabriano alle ore 18.08 e il furto del bancomat avvenuto dopo le 17.30 in frazione Marischio di Fabriano, basandosi solo sulla contiguità temporale, in assenza di altre prove.
3.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il superamento, da parte della Corte territoriale, della prova dell'indisponibilità del pin, nonché travisamento della prova. Nella integrazione della propria
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L O che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per avere escluso l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, n. 4 cod. pen. in relazione al capo a) - e conseguentemente rideterminato la pena in anni 1, giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa-, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B S per il reato di cui agli artt. 81 e 624 cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, si impossessava di una borsa contenente tre portafogli con all'interno denaro contante, assegni, carta postepay, bancomat, bancoposta, documenti ed altri oggetti, lasciata da G S in un furgone in sosta presso un'azienda agricola sita in Fraz. Marischio di Fabriano (capo a);
e del reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta bancoposta nr. 36572809, effettuando due prelievi presso distinti istituti di credito, del valore complessivo di euro 600,00 (capo b).
2. I Giudici di merito hanno fondato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato, in particolare, sulle immagini dei video delle telecamere di sorveglianza acquisiti agli atti e sulla deposizione del teste S S, Carabiniere in servizio a Fabriano, il quale aveva riferito delle indagini svolte e dell'identificazione dell'imputato quale autore dei prelievi.
3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che solleva quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, deduce mancanza di motivazione e violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione, da parte della Corte di appello, dei motivi di appello 2) e 4);
travisamento della prova. Nei motivi di appello non sono state sollevate questioni sulla identificazione del soggetto in questione con l'odierno ricorrente, facendosi invece riferimento ad un travisamento della prova, posto in essere dal Giudice di primo grado, nell'attribuire la responsabilità alla persona ritratta nei fotogrammi, chiunque essa fosse. Nell'atto di appello, infatti, si evidenziava una discrepanza di orari tra quelli dell'effettivo prelievo e quelli dei fotogrammi dove era ripresa la persona che è stata riconosciuta nell'imputato.
3.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, essendo stato attribuito al B anche il prelievo presso la Unicredit di Fabriano alle ore 18.08 e il furto del bancomat avvenuto dopo le 17.30 in frazione Marischio di Fabriano, basandosi solo sulla contiguità temporale, in assenza di altre prove.
3.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il superamento, da parte della Corte territoriale, della prova dell'indisponibilità del pin, nonché travisamento della prova. Nella integrazione della propria
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi