Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27145

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Ordinanza
21 ottobre 2024
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Ordinanza
21 ottobre 2024

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L'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne l'annullamento o denunziare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27145
Data del deposito : 21 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 18758/2021 Numero sezionale 3586/2024 Numero di raccolta generale 27145/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati Oggetto Simulazione FRANCESCO TERRUSI Presidente relativa di ROSARIO CAIAZZO Consigliere-rel. contratto di cessione di quote MO FALABELLA Consigliere societarie Ud. 02/10/2024 EDUARDO CAMPESE Consigliere CC Cron. PAOLO CATALLOZZI Consigliere R.G. 18758/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18758/2021, proposto da EN AU;
EN MO MA, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Pinciana 25, presso lo studio Grimaldi, rappresentati e difesi dagli avv. Davide Giorgio Contini e Claudia De Marchi, per procura speciale in atti;
-ricorrenti – -

contro

- RA AR ZZ, elettivamente domiciliata presso l'avv.to ZI Bocchiola, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
EN AR EU, elettivamente domiciliato in Roma, via Oslavia 14, presso l'avv. Nicola Mancuso dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
1 Numero registro generale 18758/2021 Numero sezionale 3586/2024 Numero di raccolta generale 27145/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 3540/2020 della Corte d'appello di Milano, depositata il 30.12.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza del 27.7.19, il Tribunale di Milano, pronunciando sulla domanda proposta da PA AR UR, per accertare la simulazione assoluta, o in subordine relativa o, ancora, la nullità per mancanza di causa, dell'atto pubblico redatto il 2.9.2016 di cessione della nuda proprietà di partecipazioni sociali relative alla Cinque s.r.l., da parte di ES NI DE ai figli di primo letto, AU e MO ZI DE, rigettava la domanda e, in accoglimento della domanda del convenuto ES NI DE, accertata la simulazione relativa dell'atto -avente ad oggetto vendite di partecipazioni in società a responsabilità limitata- stipulato il 2.9.2016, per notaio Venditti di Milano - tra l'apparente venditore ES DE e gli apparenti acquirenti AU e MO ZI DE- in quanto atto dissimulante una donazione delle partecipazioni sociali- dichiarava la nullità per difetto di forma della donazione dissimulata, rigettando le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c. formulate dai convenuti fratelli DE nei confronti dell'attrice e dell'altro convenuto. Al riguardo, il Tribunale accoglieva l'eccezione dei fratelli DE sulla carenza di legittimazione dell'attrice UR, ritenendo non ravvisabile né la speciale opposizione prevista ex art. 563, comma 4, c.c. (prevista espressamente soltanto per il trasferimento di beni immobili), né la qualità di creditrice- verso ES DE- in quanto tardivamente proposta (ossia con le prime memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.). 2 Numero registro generale 18758/2021 Numero sezionale 3586/2024 Numero di raccolta generale 27145/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 Il primo giudice inoltre disattendeva l'exceptio doli generalis sollevata dai fratelli DE con riguardo alla condotta processuale dell'attore (in quanto eccezione che si sarebbe risolta “nella generica negazione della possibilità per il simulato alienante di far valere la propria effettiva volontà nei confronti dei simulati acquirenti”;
cfr. sentenza impugnata, pag. 12). Ritenuto dunque ES DE legittimato all'azione di simulazione relativa, in quanto parte dell'atto, il Tribunale accertava la simulazione della cessione e, dichiarata la nullità, per difetto di forma, della donazione dissimulata, richiamando due lettere inviate dai fratelli DE a ES DE successivamente all'atto di cessione (la prima, del 20.10.2016, sottoscritta dal MO ZI DE, e la seconda, del 22.11.2017, sottoscritta da entrambi i fratelli), lettere cui il Tribunale aveva riconosciuto valenza di controdichiarazione, o comunque principio di prova scritta con valore di confessione stragiudiziale, poiché contenevano dichiarazioni rese dalla stessa parte contro cui era diretta la domanda, e tali da giustificare il ricorso alla prova per testi e presunzioni. Il primo giudice riteneva la simulazione provata per presunzioni, dal momento che: dal tenore e contenuto di tali lettere, il Tribunale aveva ritenuto di poter evincere sia l'intento comune delle parti della cessione di scongiurare un futuro ingresso di PA AT nell'assetto societario, sia una conferma del carattere non oneroso del trasferimento delle quote sociali;
con la contestata cessione ES DE aveva trasferito ai due figli, a un prezzo pari al mero valore nominale (€ 24.000,00), la nuda proprietà del 13,33% circa delle partecipazioni sociali alla Cinque s.r.l., rappresentative di valori immobiliari complessivamente stimabili in oltre € 33 milioni;
il simulato alienante aveva dato quietanza dell'avvenuto pagamento con una 3 Numero registro generale 18758/2021 Numero sezionale 3586/2024 Numero di raccolta generale 27145/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 formula valutata dal Tribunale come mera clausola di stile;
i convenuti si erano limitati ad affermare che il pagamento era avvenuto con versamento in contanti. Con atto in data 27.2.2020, AU e MO ZI DE proponevano appello avverso la decisione del Tribunale, chiedendone la riforma parziale per i seguenti motivi:

1. carenza di legittimazione e d'interesse in capo a ES DE per l'azione di simulazione relativa, in quanto volta esclusivamente alla tutela di un diritto altrui, peraltro neppure ancora sorto (la quota di legittima della moglie, sig.ra UR);

2. mancato raggiungimento della prova della simulazione e del carattere non oneroso della cessione;

3. assenza e/o carenza di motivazione in merito alla domanda ex art. 96 c.p.c. Si costituiva PA AR UR, la quale eccepiva l'infondatezza dell'appello, e svolgeva appello incidentale, chiedendo la riforma parziale della decisione del Tribunale per i seguenti motivi:

1. sussistenza della propria legittimazione ad esperire l'azione di simulazione ex art. 1415, comma 2, c.c., in quanto coordinata all'opposizione speciale concessa al coniuge e ai parenti in linea retta del donante ai sensi dell'art. 563, comma 4, c.c.;

2. legittimazione all'azione di simulazione ai sensi dell'art. 1416, comma 2, e 1421 c.c., poiché l'introduzione della prova del credito nei confronti del DE (avvenuta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) non può ritenersi tardiva, non avendo comportato mutatio libelli, ma semmai, mera emendatio, rispetto alla causa petendi prospettata con l'atto di citazione in primo grado. 4 Numero registro generale 18758/2021 Numero sezionale 3586/2024 Numero di raccolta generale 27145/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 ES DE, costituendosi anch'egli nel giudizio di appello in data 1.6.2020, chiedeva la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello promosso da AU e MO ZI DE. Con sentenza del 5.11.20, la Corte territoriale rigettava entrambi gli appelli, osservando che: in ordine all'appello principale, proposto da AU e MO ZI DE, la legittimazione all'azione di simulazione era da riconoscere a ES DE alla luce sia dei principi generali in materia di legittimazione, sia del disposto degli artt. 1414, commi 1 e 2, 1416 e 1417 c.c., ciò in quanto egli era parte del negozio simulato, e titolare di un'azione di simulazione del tutto autonoma e svincolata dai rilievi circa la legittimazione della UR;
del resto, tale legittimazione si accompagnava ad un interesse ravvisabile nel diritto di ciascuna parte di far valere la realtà sull'apparenza, quando il negozio dissimulato (nel caso di specie, la donazione delle quote societarie) difettasse dei requisiti di sostanza e di forma imposti dal legislatore;
neppure con riferimento all'azione di nullità poteva essere condivisa la prospettazione degli appellanti, dal momento che sussistevano sempre, in capo alla parte contrattuale, la legittimazione e l'interesse a far dichiarare in sede giudiziale la nullità di un negozio privo dei requisiti di forma richiesti dalla legge ad substantiam;
in particolare, non era seriamente contestabile la sussistenza in capo a ES DE di un interesse attuale e concreto alla corretta ed equa ripartizione del proprio patrimonio, interesse che si traduceva necessariamente nel diritto a ripristinare lo status quo ante attraverso la dichiarazione giudiziale di nullità della cessione simulata, tendenzialmente idonea ad alterare l'assetto patrimoniale rilevante in riferimento agli equilibri successori;
nella cessione si dava atto dell'avvenuto pagamento del prezzo delle quote cedute della s.r.l. nei seguenti termini: “prezzo che la parte venditrice dichiara e riconosce 5 Numero registro generale 18758/2021 Numero sezionale 3586/2024 Numero di raccolta generale 27145/2024 Data pubblicazione 21/10/2024 già regolato dalla parte acquirente alla quale rilascia ampia quietanza di pieno saldo e liberazione” (soltanto nelle more del giudizio, poi, i fratelli DE riferivano che il pagamento sarebbe stato effettuato interamente in contanti, senza dimostrarlo);
il Tribunale aveva accertato la simulazione della cessione e dichiarato la nullità, per difetto di forma, della donazione dissimulata, richiamando due lettere inviate dai f.lli DE a ES DE successivamente all'atto di cessione (la prima, 20.10.2016, sottoscritta da MO ZI DE, e la seconda, 22.11.2017, sottoscritta da entrambi i fratelli), lettere cui il Tribunale ha riconosciuto valenza di controdichiarazione o comunque principio di prova scritta con

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