Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 2947
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In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3590/2022 Numero sezionale 12110/2022 Numero di raccolta generale 2947/2023 Data pubblicazione 01/02/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - SOTTOSEZIONE TERZA Oggetto Composta da Prova civile - Prove raccolte in altro processo - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti Enrico Scoditti - Presidente - Oggetto Emilio Iannello - Consigliere Rel. - R.G.N. 3590/2022 Marco Rossetti - Consigliere - Augusto Tatangelo - Consigliere - Cron. Paolo Porreca - Consigliere - CC – 20/12/2022 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3590/2022 R.G. proposto da RD di IA TO & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Carbone, con domicilio eletto in Roma, via Degli Avigonesi, n. 5 presso lo studio legale Abbamonte;
– ricorrente –
contro
Allianz S.p.a., Divisione Allianz Ras Ass.ni S.p.a. (già RAS Ass.ni S.p.a.);
Italiana Assicurazioni S.p.a.;
Generali Italia Assicurazioni S.p.a. (già Generali Ass.ni S.p.a.);
Generali Italia Assicurazioni S.p.a. (già Ina Assitalia Ass.ni S.p.a.);
Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria - Sai Ass.ni S.p.a.);
Axa Assicurazioni S.p.a.;
UnipolSai Numero registro generale 3590/2022 Numero sezionale 12110/2022 Numero di raccolta generale 2947/2023 Data pubblicazione 01/02/2023 Assicurazioni S.p.a. (già Milano Ass.ni S.p.a.);
– intimate – avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 4360/2021, depositata il 24 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 4360/2021, depositata il 24 novembre 2021, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la RD di IA TO & C. s.a.s. al pagamento, in favore della Ras S.p.a., in proprio e nella qualità di rappresentante delle costituite imprese coassicuratrici, della somma di Euro 2.324.056,05, oltre interessi, in restituzione di quanto indebitamente erogato per indennizzo assicurativo da incendio, in relazione ad evento che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto doloso e frutto di attività truffaldina ai danni delle imprese di assicurazioni;
per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente desunta prova dell'origine dolosa e fraudolenta dell'incendio, e dunque del carattere indebito del pagamento effettuato, dagli elementi di prova in precedenza acquisiti nel procedimento penale — costituenti indizi gravi, precisi e concordanti — e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da DA CI e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che confermavano la ricostruzione dei fatti emergente da dette dichiarazioni;
per la cassazione di tale sentenza la RD di IA TO & C. s.a.s. ricorre con due mezzi;
le intimate non svolgono difese nella presente sede;
essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore 2 Numero