Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/03/2023, n. 06847

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/03/2023, n. 06847
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06847
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15923/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
-ricorrente-

contro

C PA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocatoMASSIMO MANCA;
-controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1163/2017depositata il 21/11/2017 R.G.N. 1093/2016 ;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere Dott. L CO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.11.2017, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., a corrispondere a P C il TFR maturato e non riscosso alle dipendenze di MI.A.MI. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 7/2013, reputando irrilevante, ai fini dell’intervento del Fondo, che il rapporto di lavoro fosse proseguito con Pratesi Ferro s.r.l., cessionaria dell’azienda di MI.A.MI. s.r.l., in epoca antecedente al fallimento;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che P C ha
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