Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2019, n. 00196

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2019, n. 00196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00196
Data del deposito : 8 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 9105-2014 proposto da: A M R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOLIGNO n. 10, presso lo studio dell'avvocato M E, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;
2018

- ricorrente -

3854

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato gpe legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente - nonchè

contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI P, in persona del legale rappresentate pro tempore, LICEO SCIENTIFICO BDETTO CROCE P, in persona del dirigente scolastico pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2644/2013 della CORTE D'APPELLO di P, depositata il 16/01/2014, R.G.N.2302/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2018 dal Consigliere Dott. A D P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del l° motivo e assorbimento degli altri motivi. udito l'Avvocato M E per delega Avv. M B. RG 97105/2014

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da M R A avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la reintegrazione nei ruoli dell'amministrazione scolastica, dai quali era stata estromessa a seguito di provvedimento adottato il 19 ottobre 2009 dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

2. La Corte territoriale ha rilevato che la dispensa era stata validamente disposta dall'autorità provinciale anziché, come preteso dalla ricorrente, dal dirigente scolastico ed ha sottolineato al riguardo che le norme del d.lgs. n. 297/1994 concernenti l'esito negativo della prova e l'incapacità didattica ( artt. 439, 512 e 513 d.lgs. n. 297/1994) non sono state dal legislatore incluse fra quelle elencate nell'art. 17 del d.P.R. n. 275/1999, ritenute ormai incompatibili con il riconoscimento dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Ha evidenziato che detta autonomia si riferisce ai soli poteri di organizzazione e di direzione del personale ma non si estende agli atti che determinano la costituzione e l'estinzione del rapporto.

3. Il giudice d'appello ha ritenuto, inoltre, che, al di là del nomen furis utilizzato, il provvedimento era stato adottato a seguito della valutazione negativa espressa, all'esito del periodo di prova, dal Comitato di valutazione, sicché l'amministrazione non era tenuta ad assicurare le garanzie difensive previste in caso di licenziamento per incapacità didattica, che postulano un connotato sanzionatorio dell'atto.

4. Infine la Corte ha evidenziato che il giudizio discrezionale non poteva essere sindacato in sede giudiziale, tanto più che lo stesso appariva sorretto da plausibili ragioni, in quanto lo scarso rendimento della docente risultava attestato dai verbali della Commissione.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M R A sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non ha notificato controricorso ed ha solo depositato atto di costituzione, riservandosi di illustrare verbalmente le proprie difese nel corso dell'udienza di discussione.
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