Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/10/2022, n. 29970

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/10/2022, n. 29970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29970
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4066-2016 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

- ricorrente -

2022 contro 1804 CASTAGNA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICASOLI

7, presso lo studio dell'avvocato E R, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1057/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 950/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE. R.G.4066/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia del Tribunale di Parma, ha condannato l'INPS a ricalcolare la pensione di vecchiaia corrisposta a C C, comandante di Jet di linea iscritto al Fondo per la previdenza del personale dipendente da aziende di navigazione aerea (d'ora in avanti "Fondo Volo") dal maggio 1988;
la Corte territoriale ha affermato che il "tetto pensionistico" contemplato dall'art. 24 della legge n. 859 del 1965, così come modificato dall'art. 8 della legge 480 del 1988, avesse ad applicarsi sulla sola quota di pensione maturata fino al 31.12.1996, calcolata col sistema retributivo, ma non anche sulla quota calcolata col sistema contributivo, maturata dall' 01.10.1996 e fino all'01.01.2009, data di conseguimento del diritto alla pensione;
ha accertato nel merito che C C, che al raggiungimento dei requisiti per il trattamento di quiescenza ancora non possedeva un'anzianità contributiva di diciotto anni e, pertanto, era soggetto al sistema di calcolo cd. misto (ex art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995), avrebbe avuto diritto ad un ammontare complessivo della pensione pari a C 11.104,35 qualora l'INPS avesse applicato il cd. tetto pensionistico sulla sola quota calcolata con il sistema retributivo, pari a C 8.269,73 e non anche sulla quota calcolata con il sistema contributivo pari a C 2.834,62, mentre in virtù di tale errore il pensionato aveva illegittimamente subito la drastica riduzione dell'ammontare del trattamento pensionistico in godimento, il cui valore si attesta sulla ben inferiore somma di C 7.936,56;
il presupposto da cui origina la decisione della Corte d'appello è che, pur dovendo la pensione liquidarsi col sistema misto, il tetto massimo avrebbe dovuto comunque applicarsi alla sola quota calcolata col criterio retributivo, mentre la rimanente quota, liquidata in regime contributivo avrebbe dovuto essere corrisposta per intero;
la decisione è dichiaratamente ancorata a un criterio interpretativo di tipo sia letterale sia sistematico, attraverso il quale si afferma che il criterio reddituale può farsi valere solo per la quota calcolata con il metodo retributivo, determinata con riferimento alla retribuzione "pensionabile";
rileva la Corte che se così non fosse, si
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