Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/04/2018, n. 09043
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Testo completo
seguente importanza dell'inadempimento ORDINANZA R.G.N. 16779/2015 sul ricorso 16779-2015 proposto da: Cron.q0C/3 CARAMELLA LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, Rep. VIA
TERENZIO
7, presso lo studio dell'avvocato Ud. 06/12/2017 R T, rappresentata e difesa CC dall'avvocato E B giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2017 ACCOLLA STEFANIA, elettivamente domiciliata in 2455 ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
LOPES SERAFINA;
- intimata- avverso la sentenza n. 386/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. S S;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. A C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;N. 16779/15 R.G.
FATTI DI CAUSA
L C, con contratto del 18.11.2003, trasferì a S A e a S L (rispettivamente, per le quote del 95% e del 5%) il diritto di usufrutto sui beni mobili ed immobili siti nel comune di Laglio (CO), località Torriggia Bassa e Torriggia Alta, come indicati in contratto, e ciò in cambio di una rendita vitalizia onerosa indicizzata, dell'importo annuo di C 16.000,00, da versarsi in due rate semestrali di C 8.000,00, oltre rivalutazione annuale. Nel 2009, la C si rivolse al Tribunale di Milano, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di costituzione di rendita vitalizia per inadempimento della Accolta, con condanna di quest'ultima e della L alla restituzione delle prestazioni ricevute o alla restituzione dell'equivalente pecuniario, oltre ai danni sofferti. Assunse l'attrice, in proposito, che la A non aveva provveduto alla rinnovazione della fideiussione bancaria, rilasciata a garanzia delle obbligazioni delle vitalizianti, alla scadenza del 10.11.2008, e che in più, con la L, essa s'era resa irreperibile. Il Tribunale, nella contumacia della sola L, respinse le domande attrici con sentenza del 9.5.2012, condannando la C alla rifusione delle spese processuali in favore della A. Proposto gravame da L C, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23.1.2015, lo rigettò, confermando la sentenza di primo grado. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione L C, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso S A, che ha anche depositato memoria. S L non ha resistito. Il N. 16779/15 R.G. Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 112 e 167 c.p.c.) - Error in procedendo e in judicando: omesso accertamento e declaratoria dell'intervenuta decadenza di parte resistente dall'allegazione del fatto estintivo-impeditivo dell'inadempimento Contraddittorietà della decisione - Contrasto giurisprudenza Corte di cassazione". Osserva la ricorrente che la convenuta A s'è costituita tardivamente in primo grado, con comparsa depositata all'udienza di trattazione. Conseguentemente, ella ha allegato il proprio preteso adempimento (ossia, la stipula di nuova fideiussione, valevole per il periodo novembre 2008-novembre 2009) tardivamente, a decadenza già maturata. Ha quindi errato la Corte d'appello nel ritenere che tale attività processuale non costituisse una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa. 1.2 - Con il secondo motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) - Error in judicando e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice a quo ritiene di non accogliere la domanda di risoluzione del contratto di rendita vitalizia inter partes. Contrasto con la giurisprudenza dell'Ecc.ma Corte di cassazione", osserva la ricorrente che la prima polizza fideiussoria aveva scadenza nel novembre 2008, ma la A ha provveduto alla sua rinnovazione solo nel maggio 2009 (seppur per l'intera annualità), e dopo aver ricevuto la notifica N. 16779/15 R.G. dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. La Corte, nell'avallare la prima decisione sul punto e il giudizio di correttezza operato dal Tribunale, avrebbe però commesso due errori: a) il primo, quello di aver violato il disposto dell'art. 1453, comma 3, c.c., secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, sicché la A non avrebbe più potuto rilasciare la garanzia con la tempistica suddetta;
b) il secondo, quello di aver effettuato una illegittima valutazione circa la gravità dell'inadempimento, applicando erroneamente l'art. 1455 c.c. e incorrendo anche nella violazione dell'art. 1877 c.c. Ciò ha fatto considerando il nuovo rilascio come meramente tardivo, senza avvedersi che si trattava in realtà di una nuova polizza a tutti gli effetti. Inoltre, la Corte ha utilizzato i criteri utili a valutare l'importanza" dell'inadempimento in capo alla vitaliziata per considerare, invece, la gravità dell'inadempimento della vitaliziante, illegittimamente rovesciando la prospettiva. Infatti, la C aveva rilevato che l'usufrutto dei beni in questione era stato venduto dalle vitalizianti ad un terzo ad insaputa di essa ricorrente (che però ne aveva poi ratificato l'operato) e che le vitalizianti erano irreperibili, ma ciò a conferma dell'importanza che il rilascio della fideiussione rivestiva per la sua posizione, non già riguardo alla gravità dell'inadempimento stesso, che era massima perché oramai definitivamente realizzatosi. Un ulteriore errore della Corte consiste poi nell'aver valutato la gravità dell'inadempimento al momento della emissione della nuova fideiussione, e non già a quello della notifica dell'atto di citazione.N. 16779/15 R.G. 1.3 - Con il terzo motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art.1877 cod. civ. - Error in judicando - Contraddittorietà della motivazione - Contrasto giurisprudenza Corte di cassazione", si rileva che la Corte d'appello ha anche errato nel non aver ritenuto applicabile l'art. 1877 c.c. - che dà facoltà al vitaliziato di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui la parte obbligata non gli dia o diminuisca le garanzie promesse - a causa del tardivo rilascio della garanzia in questione. In realtà, sostiene la ricorrente, la norma è tranciante nel senso di escludere ogni apprezzamento da parte del giudice circa la gravità dell'inadempimento, solo rilevando il fatto oggettivo del mancato rilascio della garanzia (Cass. n. 2454/1969), che indubitabilmente s'era verificato. 1.4 - Con il quarto motivo, si ripropone "richiesta della sig.ra C di reintegrazione patrimoniale per equivalente pecuniario", domanda non delibata nei precedenti gradi di giudizio in quanto assorbita. 2.1 - Premesso che tale ultimo mezzo non costituisce vero e proprio motivo di impugnazione, giacché la relativa questione andrebbe rimessa, eventualmente, al giudice del rinvio, deve in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità della domanda posta "in via istruttoria preliminare" a p. 37 del ricorso. Con essa, si chiede a questa Corte di accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver la Corte d'appello ordinato ex art. 213 c.p.c. alla G.d.F. di Como l'esibizione in giudizio degli accertamenti disposti dal Tribunale in relazione alla posizione della controricorrente, ovvero,
TERENZIO
7, presso lo studio dell'avvocato Ud. 06/12/2017 R T, rappresentata e difesa CC dall'avvocato E B giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2017 ACCOLLA STEFANIA, elettivamente domiciliata in 2455 ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R F giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
LOPES SERAFINA;
- intimata- avverso la sentenza n. 386/2015 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. S S;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. A C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;N. 16779/15 R.G.
FATTI DI CAUSA
L C, con contratto del 18.11.2003, trasferì a S A e a S L (rispettivamente, per le quote del 95% e del 5%) il diritto di usufrutto sui beni mobili ed immobili siti nel comune di Laglio (CO), località Torriggia Bassa e Torriggia Alta, come indicati in contratto, e ciò in cambio di una rendita vitalizia onerosa indicizzata, dell'importo annuo di C 16.000,00, da versarsi in due rate semestrali di C 8.000,00, oltre rivalutazione annuale. Nel 2009, la C si rivolse al Tribunale di Milano, chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di costituzione di rendita vitalizia per inadempimento della Accolta, con condanna di quest'ultima e della L alla restituzione delle prestazioni ricevute o alla restituzione dell'equivalente pecuniario, oltre ai danni sofferti. Assunse l'attrice, in proposito, che la A non aveva provveduto alla rinnovazione della fideiussione bancaria, rilasciata a garanzia delle obbligazioni delle vitalizianti, alla scadenza del 10.11.2008, e che in più, con la L, essa s'era resa irreperibile. Il Tribunale, nella contumacia della sola L, respinse le domande attrici con sentenza del 9.5.2012, condannando la C alla rifusione delle spese processuali in favore della A. Proposto gravame da L C, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23.1.2015, lo rigettò, confermando la sentenza di primo grado. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione L C, affidandosi a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso S A, che ha anche depositato memoria. S L non ha resistito. Il N. 16779/15 R.G. Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 - Con il primo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 112 e 167 c.p.c.) - Error in procedendo e in judicando: omesso accertamento e declaratoria dell'intervenuta decadenza di parte resistente dall'allegazione del fatto estintivo-impeditivo dell'inadempimento Contraddittorietà della decisione - Contrasto giurisprudenza Corte di cassazione". Osserva la ricorrente che la convenuta A s'è costituita tardivamente in primo grado, con comparsa depositata all'udienza di trattazione. Conseguentemente, ella ha allegato il proprio preteso adempimento (ossia, la stipula di nuova fideiussione, valevole per il periodo novembre 2008-novembre 2009) tardivamente, a decadenza già maturata. Ha quindi errato la Corte d'appello nel ritenere che tale attività processuale non costituisse una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa. 1.2 - Con il secondo motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 1453 e 1455 cod. civ.) - Error in judicando e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice a quo ritiene di non accogliere la domanda di risoluzione del contratto di rendita vitalizia inter partes. Contrasto con la giurisprudenza dell'Ecc.ma Corte di cassazione", osserva la ricorrente che la prima polizza fideiussoria aveva scadenza nel novembre 2008, ma la A ha provveduto alla sua rinnovazione solo nel maggio 2009 (seppur per l'intera annualità), e dopo aver ricevuto la notifica N. 16779/15 R.G. dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio. La Corte, nell'avallare la prima decisione sul punto e il giudizio di correttezza operato dal Tribunale, avrebbe però commesso due errori: a) il primo, quello di aver violato il disposto dell'art. 1453, comma 3, c.c., secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione, sicché la A non avrebbe più potuto rilasciare la garanzia con la tempistica suddetta;
b) il secondo, quello di aver effettuato una illegittima valutazione circa la gravità dell'inadempimento, applicando erroneamente l'art. 1455 c.c. e incorrendo anche nella violazione dell'art. 1877 c.c. Ciò ha fatto considerando il nuovo rilascio come meramente tardivo, senza avvedersi che si trattava in realtà di una nuova polizza a tutti gli effetti. Inoltre, la Corte ha utilizzato i criteri utili a valutare l'importanza" dell'inadempimento in capo alla vitaliziata per considerare, invece, la gravità dell'inadempimento della vitaliziante, illegittimamente rovesciando la prospettiva. Infatti, la C aveva rilevato che l'usufrutto dei beni in questione era stato venduto dalle vitalizianti ad un terzo ad insaputa di essa ricorrente (che però ne aveva poi ratificato l'operato) e che le vitalizianti erano irreperibili, ma ciò a conferma dell'importanza che il rilascio della fideiussione rivestiva per la sua posizione, non già riguardo alla gravità dell'inadempimento stesso, che era massima perché oramai definitivamente realizzatosi. Un ulteriore errore della Corte consiste poi nell'aver valutato la gravità dell'inadempimento al momento della emissione della nuova fideiussione, e non già a quello della notifica dell'atto di citazione.N. 16779/15 R.G. 1.3 - Con il terzo motivo, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art.1877 cod. civ. - Error in judicando - Contraddittorietà della motivazione - Contrasto giurisprudenza Corte di cassazione", si rileva che la Corte d'appello ha anche errato nel non aver ritenuto applicabile l'art. 1877 c.c. - che dà facoltà al vitaliziato di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui la parte obbligata non gli dia o diminuisca le garanzie promesse - a causa del tardivo rilascio della garanzia in questione. In realtà, sostiene la ricorrente, la norma è tranciante nel senso di escludere ogni apprezzamento da parte del giudice circa la gravità dell'inadempimento, solo rilevando il fatto oggettivo del mancato rilascio della garanzia (Cass. n. 2454/1969), che indubitabilmente s'era verificato. 1.4 - Con il quarto motivo, si ripropone "richiesta della sig.ra C di reintegrazione patrimoniale per equivalente pecuniario", domanda non delibata nei precedenti gradi di giudizio in quanto assorbita. 2.1 - Premesso che tale ultimo mezzo non costituisce vero e proprio motivo di impugnazione, giacché la relativa questione andrebbe rimessa, eventualmente, al giudice del rinvio, deve in primo luogo dichiararsi l'inammissibilità della domanda posta "in via istruttoria preliminare" a p. 37 del ricorso. Con essa, si chiede a questa Corte di accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver la Corte d'appello ordinato ex art. 213 c.p.c. alla G.d.F. di Como l'esibizione in giudizio degli accertamenti disposti dal Tribunale in relazione alla posizione della controricorrente, ovvero,
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