Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/01/2007, n. 312

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In tema di controversie di pubblico impiego, il trasferimento della giurisdizione al giudice ordinario, ai sensi dell'attuale art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concerne tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con esclusione di una serie di rapporti di lavoro tra i quali quelli riguardanti il personale della carriera prefettizia. Appartengono a quest'ultima, a mente dell'art. 2 d.lgs. n.139 del 2000, soltanto i prefetti, i vice-prefetti e i vice-prefetti aggiunti, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la controversia instaurata da un funzionario di nono livello inquadrato nell'area C, posizione economica C3, che non domanda il riconoscimento delle qualifiche sopraindicate, ma soltanto il riconoscimento di differenze retributive in ragione dell'espletamento di mansioni di reggenza della direzione della ragioneria di una Prefettura. (Fattispecie relativa a mansioni espletate dopo il 30 giugno 1998).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/01/2007, n. 312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 312
Data del deposito : 11 gennaio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ONOFRI GIUSEPPE, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO (già PREFETTURA DI BRESCIA), in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- resistenti -
avverso la sentenza n. 92/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 22/04/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/06 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito l'Avvocato Anna CHIOZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 27.5.2003 il Ministero dell'interno e la Prefettura di Brescia proponevano appello conto la sentenza n. 140/03 dei Tribunale di Brescia, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento in favore di TT Monte, funzionario con qualifica C3, delle differenze retributive rispetto alla posizione di Dirigente del terzo settore dal 22 novembre 1998 al 18 marzo 1999 in ragione dello svolgimento di mansioni superiori.
Lamentavano gli appellanti l'erronea interpretazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 e dell'art. 24 C.C.N.L., essendo l'applicazione dei
primo subordinata alla definizione negoziale della relativa disciplina ed essendo espressamente prevista a tale proposito dal C.C.N.L. 1999 un'ulteriore dilazione in attesa della nuova disciplina degli ordinamenti professionali.
L'adita Corte d'appello di Brescia con sentenza del 22 aprile - 18 maggio 2004 accoglieva le impugnazioni e riformava la pronuncia di primo grado rigettando integralmente la domanda dell'originario ricorrente.
Riteneva la Corte

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