Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 11/07/2022, n. 21951
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Testo completo
NZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 720/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;–ricorrente – contro DE MICO ROBERT, rappresentato e difeso dall’avv. T D I e dall’avv. D B, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma al viale Castro Pretorio n. 122, studio P P Z –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.90/20/13 emessa in data 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013. Udita la relazione della causa nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 dal consiglieredott. F L. IRPEF 2005 Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione del difetto di legittimazione di D M R e in subordine il rigetto del ricorso. Considerato che:1. La Commissione tributaria provinciale di Milano annullava l'avviso di accertamento n. T9B01ML03268 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato a V R, quale erede di B D M, maggiori proventi (nella misura di euro 94.214.587,72) derivanti da lavoro autonomo di quest’ultimo e relativi all’anno di imposta 2005. 2. L'Ufficio finanziario impugnava la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale con sentenza n. 90/20/13, emessa il 19 aprile 2013 e depositata in data 6 maggio 2013, rigettava l'appello, ritenendo corretta la motivazione fornita dai giudici di primo grado, in quanto la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata secondo le modalità contemplate dall'art. 142 cod. proc. civ., trattandosi di contribuente regolarmente iscritta all'A.I.R.E. dal 1992 ed agevolmente rintracciabile dagli uffici finanziari.
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