Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2011, n. 22570

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In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'irrogazione da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di una nuova misura cautelare più grave rispetto a quella già adottata presuppone la verifica non solo dell'aggravamento delle esigenze cautelari ma anche della sopravvenuta insufficienza di quella originariamente disposta. (Nella specie, l'iniziale misura del trasferimento cautelare d'ufficio era stata annullata dal giudice amministrativo limitamente alla designazione della sede di destinazione e, dunque, il provvedimento restava efficace quanto alla preclusione, per il magistrato, "di esercitare le funzioni giurisdizionali" nella sede di provenienza; le S.U., pertanto, sul rilievo che l'originaria misura aveva già determinato l'allontanamento del magistrato dalla propria sede - e che per la nuova sede il Consiglio Superiore avrebbe potuto provvedere in provvisoria ottemperanza della pronuncia del giudice amministrativo - hanno cassato la decisione della Sezione disciplinare attesa la mancanza di ogni comparazione tra l'originaria misura e quella nuova ed aggravata della sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio).

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'irrogazione della misura del trasferimento cautelare d'ufficio da parte della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non determina la consumazione del potere cautelare, dovendosi ritenere che resti sempre possibile l'adozione di una nuova misura più incisiva (quale la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio), anche in assenza di revoca della precedente, nel caso sopravvengano fatti che si qualifichino come aggravamento dell'originario illecito disciplinare contestato al magistrato incolpato, attesa la perdurante possibilità di adeguamento del provvedimento alle effettive esigenze cautelari, desumibile sia dalla graduazione prevista dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006 (che, in ragione della gravità del fatto, distingue tra trasferimento cautelare ad altro ufficio e sospensione dalle funzioni e dallo stipendio), sia dalla flessibilità della misura stessa (che resta sempre revocabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 109 del 2006, ove, nel prosieguo ne vengano meno i presupposti), senza che assuma rilievo l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 299, quarto comma, cod. proc. pen., che costituisce una disposizione peculiare del procedimento penale, non richiamata dal d.lgs. n. 109 del 2006, nè estensibile al procedimento disciplinare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/10/2011, n. 22570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22570
Data del deposito : 28 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. L F - Presidente di sezione -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE BENEDICTIS GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende, per delega in atti;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 85/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA, depositata il 26/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2011 dal Consigliere Dott. G A;

udito l'Avvocato V S;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO D PESSO

1. Il dott. G D B, giudice del Tribunale di Bari, era incolpato dell'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, lett. d), in relazione ai reati di cui: a)
all'art. 81 c.p., comma 2, e alla L. n. 895 del 1967, art. 2 come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 in relazione alla L. n.110 del 1975, art. 1, comma 2: b) all'art. 61 c.p., n. 2 e all'art.110 c.p. e alla L. n. 110 del 1975, art.

3
. In particolare al dott.
D B era contestato di aver illecitamente detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, due anni classificate tipo-guerra, e precisamente (1) un fucile marea FEG modello NGM cal. 223, matricola 000452, munito di un calcio collassabile pieghevole in sostituzione di quello originale e dotato di un selettore di tiro idoneo a consentire il tiro automatico con munizioni cal. 5,56 NATO e (2) un fucile marca FAL di fabbricazione belga cal. 308 winchester, con selettore di tiro anch'esso predisposto per lo sparo automatico a raffica.
Dalle indagini emergeva inoltre- si legge nel impugnata ordinanza della sezione disciplinare del CSM - che il dott. D B, in concorso con altre persone ed allo scopo di commettere il delitto di cui alla lettera a), alterava le caratteristiche originali del suddetto fucile marca FEG mediante la sostituzione del calciolo e la modifica del selettore di tiro in modo da rendere l'arma idonea al tiro automatico a raffica, con ciò aumentandone illecitamente la potenza offensiva e rendendone più agevole il porto e l'occultamento.
Per tali fatti - accertati in Molfetta (BA) il 27 ottobre 2010, poi trascritti nel capo di imputazione formulato dal procuratore della Repubblica di Trani nel procedimento penale n. 7191/10/21 RGNR - il dott. D B, in data 28 ottobre 2010, è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Il successivo 29 ottobre, il g.i.p. del Tribunale di Trani ha convalidato l'arresto senza adottare misure cautelari. Il relativo procedimento penale è attualmente pendente, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., presso la Procura della Repubblica di Lecce (n. 11575/10/21
RGNR).

2. In riferimento a tali fatti è stato promosso procedimento disciplinare per gli illeciti suddetti nei confronti del dott. D B G.
Nell'ambito di tale procedimento la Sezione disciplinare del C.S.M. ha disposto in via cautelare il trasferimento provvisorio del magistrato incolpato al Tribunale di Matera, in tali limiti accogliendo la richiesta cautelare di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio formulata dalla Procura generale presso la Corte di cassazione.
Del provvedimento cautelare di trasferimento provvisorio è stata tuttavia disposta la sospensione da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito dall'incolpato.

3. Nelle more di tale giudizio e di quello per cassazione pure promosso dallo stesso dott. G D B. il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto nuovamente applicarsi al dott. G D B la più grave misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura. A giustificazione della richiesta il pubblico ministero ha dedotto che da indagini successive il dott. G D B era risultato sia proprietario di altre armi, anche da guerra, una delle quali con punzonatura abrasa, sia detentore di sedici cartucce, in violazione del divieto imposto ai collezionisti. Inoltre la sua collezione di armi, benché regolarmente autorizzata, doveva considerarsi nondimeno illegale, perché per ben cinquantacinque modelli era dotata di più esemplari identici e le armi risultavano ripetutamente usate in violazione dello specifico divieto imposto ai collezionisti;
mentre una pistola inclusa nella collezione non era stata rinvenuta, con la conseguenza che ne era ipotizzabile una cessione illegale. Sicché, secondo il Procuratore Generale, l'aggravarsi della posizione processuale dell'indagato rendeva ancora più palese l'inidoneità del dott. G D B allo svolgimento di funzioni giurisdizionali e la sua incompatibilità con il ruolo del magistrato.
Con memoria difensiva il dott. G D B contestava innanzitutto che fossero da guerra le nuove armi menzionate nella richiesta del pubblico ministero;
rilevava poi che la contraffazione di una delle armi era stata considerata dalla polizia giudiziaria non certa ma solo verosimile ed era stata esclusa in sede peritale;

aggiungeva che sei pistole e due fucili appartenevano a sua moglie, mentre 158 fucili erano estranei alla collezione e, essendo da caccia, era possibile detenerne in numero illimitato. Sosteneva ancora che le armi erano tutte diverse per marchi identificativi, non potendo perciò considerarsi identiche pur quando dello stesso modello, mentre le cartucce erano lecitamente detenute quali munizioni della pistola destinata a difesa personale;
e che la pistola di cui si ipotizzava l'illecita cessione era stata plausibilmente smarrita dalla stessa polizia giudiziaria. Negava infine che dalle intercettazioni telefoniche risultasse un'abituale utilizzazione da parte sua delle anni collezionate, potendo solo ipotizzarsi che egli avesse intenzione di rendere utilizzabile un fucile.

4. La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con ordinanza n. 85 del 17-26 maggio 2011, in applicazione del D.Lgs.23 febbraio 2006, n. 109, art. 22 ha disposto la sospensione
cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio

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