Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2018, n. 30274

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2018, n. 30274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30274
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente SENTENZA sul ricorso 22627-2016 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN

ARCIONE

71, presso lo studio dell'avvocato N P, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

M P, nella qualità di erede universale del defunto F P, che sta in giudizio in proprio ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

GOVERNO VECCHIO

115, presso lo studio dello stesso avvocato M P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2104/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2016 R.G.N. 1246/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/10/2018 dal Consigliere Dott. C M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato N P;
udito l'Avvocato M P. R. Gen. N. 22627/2016

FATTI DI CAUSA

1.1. Con sentenza n. 2104/2016 la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale capitolino che aveva dichiarato il diritto di P F, ingegnere dipendente dell'azienda presso la Direzione Centrale progettazione, al pagamento della somma di euro 4.820,01, oltre accessori di legge a titolo di acconto sull'incentivo ex art. 18 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 in relazione all'attività svolta quale collaboratore del R.U.P. nell'ambito della progettazione esecutiva dell'Autostrada A3 Reggio Calabria - DG 24/03. 1.2. Riteneva la Corte territoriale che non sussistessero ragioni per disconoscere all'ing. F cui, nell'ambito dei lavori in questione era stato affidato il disciplinare denominato 'espropri ed interferenze' che non aveva visto quali altri affidatari professionisti esterni, l'incentivo in questione il quale, a termini di regolamento interno dell'ANAS, non era dovuto solo quando le prestazioni fossero state svolte in tutto o in parte da professionisti esterni.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l'ANAS S.p.A. con un motivo.

3. P F resiste con controricorso.

4. Si è quindi costituita, con contestuale deposito di memoria difensiva, Monica Poggioli, nella qualità di coniuge ed erede universale di P F, deceduto in data 7 novembre 2017 (come da certificato di morte ritualmente prodotto).

5. Anche la società ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'ANAS denuncia la violazione dell'art. 18 della I. n. 109/1994 e successive modificazioni e dell'art. 12 delle preleggi. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto del F all'emolumento in questione in mancanza dei necessari requisiti. In particolare non R. Gen. N. 22627/2016 avrebbe considerato che il predetto, non essendo firmatario di alcun progetto, non rientrava tra i beneficiari dell'incentivo e in ogni caso, laddove, come nella specie, l'ANAS si era avvalsa, per la validazione del progetto esecutivo, di n. 9 prestazioni affidate a professionisti e/o società esterne all'Ente, tali prestazioni andavano ad incidere, riducendola, sulla quota parte di incentivo eventualmente spettante a tutti a tutti i dipendenti ANAS che avevano preso parte al collaudo oggetto di causa. Nell'ipotesi in esame, essendo la quota di incentivo spettante ai professionisti esterni maggiore di quella riservabile ai dipendenti ANAS, anche quanto a questi ultimi spettante era andato in economia con la conseguenza che agli stessi non era stato riconosciuto, né poteva esserlo, alcun incentivo. L'ing. F, inoltre, nell'ambito dei lavori in questione non aveva eseguito la redazione di elaborati progettuali, presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'incentivo in questione. Solo con l'entrata in vigore della I. n. 144/1999 era stata riconosciuta la possibilità di estendere l'incentivo anche a soggetti che, pur non avendo direttamente redatto il progetto, vi avessero comunque collaborato.

2. Il motivo non è fondato.

3. Preliminare è innanzitutto l'esposizione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da ripetute integrazioni di norme succedutesi nel tempo.

3.1. L'art. 18 della I. 11 febbraio 1994, n. 109, nel suo testo iniziale così disponeva: "(Incentivi per la progettazione). /. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore alli_ per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale R. Gen. N. 22627/2016 dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici".

3.2. Successivamente il d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con modificazioni dalla I. 2 giugno 1995 n. 216 ha modificato il richiamato art. 18 della I. n. 109/1994 nei termini che seguono: "1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è ripartita la quota dell'i per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto per l'appalto della medesima opera o lavoro, e il coordinatore unico di cui all'articolo 7 il responsabile del procedimento e i loro collaboratori." Il decreto legge innanzi richiamato ha anche fatto espresso riferimento a progetti di cui era riscontrato il "perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera".

3.3. A seguito dell'entrata in vigore della I. 15 maggio 1997 n. 127 (l'art. 16, co. 3), l'art. 18 è stato così riformulato: "1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del R. Gen. N. 22627/2016 procedimento e i loro collaboratori.

1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione".

3.4. La I. 16 giugno 1998 n. 191 (art. 2, co. 18) ha apportato ulteriori innovazioni all'art. 18 che per effetto delle modifiche recita: "1. LI per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
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