Cass. civ., sez. II, sentenza 06/10/2021, n. 27085
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35093/2018 R.G. proposto da GAFtAFFA SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto in Roma, Via dell'Acquedotto del Peschiera n. 96, presso l'avv. S P. – RICORRENTE– contro BAGGIERI ROSARIA, RAGUSA MARIA, RAGUSA LUIGI, RAGUSA MASSIMO E RAGUSA GIORGIO, rappresentati e difesi dall'avv. G T, con domicilio in Ispica, Via Foscolo n. 2. -CONTRORICORRENTI - tz2_s avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. r2/2018, depositata in data 28.5.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2019 dal Consigliere G F. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F C, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA z (2 R B, M, L, G e M R hanno adito il tribunale di Ragusa, esponendo che, con contratto preliminare del 7.2.2012, avevano promesso in vendita a R G il terreno sito in Ispica alla località Biduri (censito in catasto al fl. 14, partt. 11 e 232), per il prezzo di 28.000,00. Premesso che il promissario acquirente si era rifiutato di stipulare il contratto definitivo, hanno chiesto di dichiarare la legittimità del recesso esercitato in data 3.7.2013, di disporre il rilascio dell'immobile e di condannare il G a restituire i frutti percepiti. Il convenuto si è costituito alla prima udienza, sostenendo che, dopo la stipula del preliminare, era emerso che l'immobile era privo di accesso, non sussistendo alcuna servitù di passaggio sul fondo del vicino, come invece garantito dai promittenti venditori, i quale avevano anche proposto una domanda nel possesso della servitù, respinta dal tribunale. Ha altresì dedotto che la costruzione presente sul fondo non era accatastata. Il tribunale ha accolto la domanda, con sentenza confermata in appello. La Corte catanese ha ritenuto che R G avesse tardivamente proposto un'eccezione di inadempimento, che - essendo ormai preclusa - non poteva essere presa in considerazione, per cui, essendo provato il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo e non potendosi ritenere inadempienti i promittenti venditori, il recesso era stato correttamente esercitato. La cassazione della sentenza è chiesta da Salvatore G sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria. Baggìerì Rosaria, M Ragusa, L Ragusa, M R e G Ragusa hanno depositato controricorso. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camer.tle ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata rimessa alla pubblica udienza.
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