Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2020, n. 05558

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2020, n. 05558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05558
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T G nato a Roma il 06/08/1965 avverso la sentenza del 24/09/2018 del Tribunale di Lanciano in composizione monocratica;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M A;
udite le richieste del Procuratore Generale L O, che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità per il primo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio per il secondo motivo e l'annullamento senza rinvio per il terzo motivo.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre per cassazione T G per il tramite del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 24/09/2018 con la quale il T predetto era stato riconosciuto colpevole dei molteplici illeciti ascrittigli (scaturenti da un gruppo di procedimenti riuniti), ritenuto più grave il delitto di evasione fra quelli contestati, avvinti dal vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. L'imputato era stato rinviato a giudizio con separati decreti di citazione. All'udienza dibattimentale del 07/04/2017, il Tribunale monocratico aveva disposto la riunione, al procedimento n. 499/14 R.G., di quattro procedimenti e quest'ultimo fascicolo n. 499/14 R.G. al fascicolo n. 50/13 R.G.. All'udienza del 24/09/2018 il giudice assolveva l'imputato dal reato di ingiuria, non più previsto dalla legge come reato, e lo condannava per tutti gli altri reati contestati.

2. Vengono dedotti i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1 e 3 cod. proc. pen. - difetto assoluto di motivazione. Si lamenta che il primo giudice non abbia espresso alcuna motivazione in ordine alla ricorrenza dei numerosi e distinti reati, alcuni anche aggravati, contestati all'imputato. L'assoluta inesistenza della motivazione si palesa in quanto non vengono indicate le fonti di prova, la valutazione delle stesse, il percorso logico argomentativo che abbia condotto al giudizio di responsabilità;
2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1 e 3 cod. proc. pen. - difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Del tutto inesistente anche la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non essendo indicata la pena base per il reato ritenuto più grave e l'aumento per gli altri reati (peraltro le imputazioni riguardanti il reato di evasione sono plurime);
3) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 612 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Il Tribunale ha pronunciato condanna per tutti i reati ascritti ad eccezione dell'ingiuria e tra essi sono contestati reati di minaccia grave in danno di diverse persone fisiche. Il d.lgs 10/04/18 n. 36 in vigore dal 09/05/18 (e quindi in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata), ha modificato l'art. 612 cod. pe . nel senso che questa prevede la perseguibilità a querela anche della minaccia grave (salvo che sia attuata nei modi di cui all'art. 639, ovvero ai sensi dell'art. 623 ter cod. pen.): nel caso di specie la querela non risulta essere stata proposta essendo assente agli atti, né risulta proposta successivamente al termine prevista dall'art. 12 d.lgs n. 36/18. Pertanto, doveva essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per i fatti di reato indicati.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi