Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2020, n. 05558
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T G nato a Roma il 06/08/1965 avverso la sentenza del 24/09/2018 del Tribunale di Lanciano in composizione monocratica;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M A;
udite le richieste del Procuratore Generale L O, che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità per il primo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio per il secondo motivo e l'annullamento senza rinvio per il terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione T G per il tramite del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 24/09/2018 con la quale il T predetto era stato riconosciuto colpevole dei molteplici illeciti ascrittigli (scaturenti da un gruppo di procedimenti riuniti), ritenuto più grave il delitto di evasione fra quelli contestati, avvinti dal vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. L'imputato era stato rinviato a giudizio con separati decreti di citazione. All'udienza dibattimentale del 07/04/2017, il Tribunale monocratico aveva disposto la riunione, al procedimento n. 499/14 R.G., di quattro procedimenti e quest'ultimo fascicolo n. 499/14 R.G. al fascicolo n. 50/13 R.G.. All'udienza del 24/09/2018 il giudice assolveva l'imputato dal reato di ingiuria, non più previsto dalla legge come reato, e lo condannava per tutti gli altri reati contestati.
2. Vengono dedotti i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1 e 3 cod. proc. pen. - difetto assoluto di motivazione. Si lamenta che il primo giudice non abbia espresso alcuna motivazione in ordine alla ricorrenza dei numerosi e distinti reati, alcuni anche aggravati, contestati all'imputato. L'assoluta inesistenza della motivazione si palesa in quanto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M A;
udite le richieste del Procuratore Generale L O, che ha concluso chiedendo per l'inammissibilità per il primo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio per il secondo motivo e l'annullamento senza rinvio per il terzo motivo.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre per cassazione T G per il tramite del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano in data 24/09/2018 con la quale il T predetto era stato riconosciuto colpevole dei molteplici illeciti ascrittigli (scaturenti da un gruppo di procedimenti riuniti), ritenuto più grave il delitto di evasione fra quelli contestati, avvinti dal vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. L'imputato era stato rinviato a giudizio con separati decreti di citazione. All'udienza dibattimentale del 07/04/2017, il Tribunale monocratico aveva disposto la riunione, al procedimento n. 499/14 R.G., di quattro procedimenti e quest'ultimo fascicolo n. 499/14 R.G. al fascicolo n. 50/13 R.G.. All'udienza del 24/09/2018 il giudice assolveva l'imputato dal reato di ingiuria, non più previsto dalla legge come reato, e lo condannava per tutti gli altri reati contestati.
2. Vengono dedotti i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, 546 comma 1 e 3 cod. proc. pen. - difetto assoluto di motivazione. Si lamenta che il primo giudice non abbia espresso alcuna motivazione in ordine alla ricorrenza dei numerosi e distinti reati, alcuni anche aggravati, contestati all'imputato. L'assoluta inesistenza della motivazione si palesa in quanto
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