Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2003, n. 18017

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/11/2003, n. 18017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18017
Data del deposito : 25 novembre 2003

Testo completo

Лакого LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I , D LLO 1 8 017 /03 SSA O A 10 SEZION UNIT B , T I

PEMA D A

Compost dagi Ill.mi S g.ri Oggetto Dott. A GCO Primo Presidente f.f.

ASSUNZIONE PRESSO

Un Presidente di sezione Dott. V D - -

COMUNE DI IDONED AD

Unconcorso gizisdizione -Rel. Consigliere Dott. E R R.G.N. 4644/02 Consigliere Cron. 35980 Dott. G P Consigliere Rep. Dott. F S Consigliere Ud. 02/10/03 Dott. E A Consigliere Dott. U VNE www C.C. Dott. M G L - Consigliere- Dott. R M T Consigliere ha pronunciato la seguente ORD I NANZA sul ricorso proposto da: V G, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, giusta delega in calce al ricorso; ricorrente contro COMUNE D R, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA L.

CARO

67, elettivamente lo studio dell'avvocato A B, 2003 presso rappresentato e difeso dall'avvocato G T, 752 -1- giusta delega in calce al controricorso; controricorrente - preventivo di giurisdizione in per regolamento relazione al giudizio pendente n. 485/01 del Tribunale di ROVIGO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/10/03 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. M P il quale chiede che la Corte di Cassazione, voglia, provvedendo in camera di consiglio, accogliere il ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. -2- ORDINANZA Si premette in fatto quanto segue. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Rovigo, notificato il 4 febbraio 2002, il - dott. Giampaolo Volinia chiedeva, tra l'altro, l'accertamento del suo diritto all'assunzione nei ruoli del Comune di Rovigo, con decorrenza dal 1° luglio 1998, per essere egli risultato idoneo, e al secondo posto della graduatoria di merito, al concorso pubblico per un posto di ragioniere capo (indetto il 14 febbraio 1995), allorquando la vincitrice aveva cessato il rapporto d'impiego per dimissioni, definitivamente confermate alla data del 30 giugno 1998, ed il Comune, invece di assumerlo in virtù dello scorrimento della graduatoria, giacché il bando di concorso ne aveva previsto la validità ed efficacia per tre anni per eventuali vacanze, aveva bandito un nuovo concorso pubblico per il medesimo posto, con riserva a favore dei dipendenti di ruolo dell'ente, venendo, quindi, all'esito, a dichiarare vincitrice la dipendente interna dottoressa Nicoletta Cittadin. Nelle more del giudizio il ricorrente, in data successiva al 15 settembre 2000, e precisamente il 12 novembre 2001, proponeva ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., cui replicava il Comune di Rovigo, che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale, con ordinanza comunicata il 20 dicembre 2001, accoglieva l'eccezione e dichiarava quindi la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Volinia, ritenendo che non fosse intervenuta alcuna sentenza di merito e che a questa non si possa assimilare il provvedimento emesso in sede cautelare, ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione nei soli confronti del Comune. Quest'ultimo ha presentato controricorso, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 170 cod. proc. civ.. 3 Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Si osserva, quindi, in diritto quanto segue. Si rileva, anzitutto, l'inammissibilità dell'eccezione contenuta nel controricorso, risolvendosi essa in una censura solo astrattamente enunciata, senza alcuna motivazione ed alcun riferimento specifico a fatti o ad atti in concreto verificabili. Quanto alla premessa del ricorrente circa l'ammissibilità del regolamento preventivo, si rileva che non sorgono dubbi al riguardo, essendosi già affermato da queste SU (v. sent. 9 luglio 1997 n. 6228 e ord. 26 giugno 2002 n. 9332) che il regolamento di giurisdizione, ove la richiesta di un provvedimento d'urgenza sia non anteriore al giudizio di merito, ma contestuale o successivo all'atto introduttivo del medesimo, non è precluso dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, declinando, solo con riferimento ad esso, la propria giurisdizione. Quanto al merito, poi, ad avviso del ricorrente sussiste nella specie la giurisdizione del giudice ordinario, perché l'oggetto della controversia e, quindi, la devoluzione ad esso della medesima riguarda, alla stregua dell'art. 29, primo comma, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (trasfuso nell'art. 63, primo comma, D.Lgs. 30 marzo 2001 F n. 165) la fase della costituzione del rapporto d'impiego che segue la formazione ed approvazione della graduatoria del concorso, nella quale fase il soggetto che è utilmente inserito nella graduatoria medesima e ne chiede lo scorrimento fa valere il proprio diritto all'assunzione. Nella specie, poi, in particolare, i fatti costitutivi del diritto fatto valere si sono realizzati in data posteriore al 30 giugno 1998, con il verificarsi della vacanza del posto esattamente alla data del 1° luglio 1998. Il ricorso è sostanzialmente fondato. 19 ↑д --- In tema d'impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 D.Lgs. 3 febbraio 193 n. 29, come sostituito dall'art. 29 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (ed oggi art. 63 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli eventuali idonei, ma non riguardano il successivo atto di nomina (così Cass. SU ord. 26 giugno 2002 n. 9332). Successivamente all'approvazione della graduatoria, infatti, non è più configurabile un potere discrezionale della pubblica amministrazione, a tale momento compiutamente esauritosi, ma assurge alla figura di diritto soggettivo la posizione del concorrente utilmente collocatosi in graduatoria, sicché, come in ogni rapporto di lavoro privatistico, ogni atto del datore di lavoro contenente l'assunzione o il suo diniego ha natura negoziale e, in quanto tale, è sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri privati (regole, queste, applicabili, con riguardo all'attività anche privatistica della pubblica amministrazione, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione: così SU 9332 del 2002 cit.). Non ha, pertanto, rilievo decisivo, nella specie, l'assunto secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario sussisterebbe soltanto per il perfezionarsi della posizione dell'aspirante alla nomina come diritto soggettivo esattamente alla data del 1° luglio 1998, fissata come discrimine temporale per la in individuazione della giurisdizione 5 19 in materia. Rilievo decisivo assume, invece, la configurabilità di un diritto soggettivo alla nomina fin dall'approvazione della graduatoria. In conformità delle conclusioni della Procura Generale, il ricorso deve, dunque, essere accolto e devesi dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Il Comune di Rovigo, siccome soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo.

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