Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2024, n. 21883
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La legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, convertito con modif. dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16910/2023 Numero sezionale 947/2024 Numero di raccolta generale 21883/2024 Data pubblicazione 02/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: rinvio pregiudiziale - rimborso addizionale Composta da provinciale accise energia elettrica - legittimazione passiva TI UI - Presidente - Oggetto RU RI Manzon - Consigliere Rel. - R.G.N. 16910/2023- 16915/2023 Giovanni La Rocca - Consigliere - Cron. Giuseppe Fuochi - Consigliere - UP – 03/07/2024 Tinarelli Lunella Caradonna - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui rinvii pregiudiziali iscritti ai n. 16910/2023 - 16915/2023 R.G. disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanze n. 60/2/2023 - 61/2/2023, depositate il 9 agosto 2023, nei procedimenti n. 40-41/2023 tra HE MM spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal dott. Roberto Baboro e dall'avv. Francesco Tundo;
E.on GI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Damiano Peruzza e Numero registro generale 16910/2023 Numero sezionale 947/2024 Numero di raccolta generale 21883/2024 Provincia di Piacenza, in persona del Presidente pro tempore, Data pubblicazione 02/08/2024 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Monti Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
con l'intervento nei giudizi avanti a questa Corte di: Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio con domicilio presso l'avvocatura dell'Ente in Roma, via IV novembre n. 119/A;
Città metropolitana di Bologna, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. NA IO e Cristina Barone, con domicilio digitale avv.elena.giometti@cert.provincia.bo.it e avv.cristina.barone@cert.provincia.bo.it;
Città metropolitana di Firenze, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Pelusi e Francesca Zama, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
Città metropolitana di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Tiziana Sgobbo in Roma, Corso Trieste n. 61;
Province di Arezzo, Brindisi, Cremona, Lecco, Viterbo e Città metropolitana di Torino, in persona dei presidenti e del sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. RI Marello con domicilio digitale prof.m@pec.e-marello.com;
Provincia di Como, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Condello, con domicilio digitale domenica.condello@como.pecavvocati.it;
2 di 12 Numero registro generale 16910/2023 Numero sezionale 947/2024 Numero di raccolta generale 21883/2024 Provincia di Modena, in persona del presidente pro tempore, Data pubblicazione 02/08/2024 rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Trenti, con domicilio digitale trenti.a@cert.provincia.modena.it;
Provincia di Ravenna, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livia Molducci, con domicilio digitale livia.molducci@ordineavvocatiravenna.eu;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere RI Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso come da memoria scritta in data 12 giug 2024;
uditi gli Avv. Valerio D'Alò, Giovanna De Maio, NA IO, Cristina Pelusi, Francesca Zama, Pietro Lodoli in sostituzione dell'avv. Condello, Marco Monti, Livia Molducci e Damiano Peruzza.
FATTI DI CAUSA
1. Con le epigrafate ordinanze la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza ha disposto, ex art. 363 bis, cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale degli atti a questa Corte per la risoluzione delle seguenti questioni di diritto: -«Voglia l'On. Corte adita chiarire se sia conforme all'ordinamento nazionale ed eurounitario l'interpretazione secondo cui la specialità della materia tributaria consenta, in deroga ai principi civilistici in tema di ripetizione dell'indebito, che l'istanza di rimborso dell'accisa vada sottoposta sempre e comunque all'Amministrazione centrale dello Stato in persona dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ancorchè le somme oggetto di ripetizione siano state versate a suo tempo direttamente all'Ente locale ai sensi dell'abrogato art. 6, d.l. 511/1988»;
-«Voglia l'On. Corte adita chiarire se sia conforme all'ordinamento nazionale ed eurounitario l'interpretazione secondo cui il combinato 3 di 12 Numero registro generale 16910/2023 Numero sezionale 947/2024 disposto degli artt. 1 e 14 d.lgs. 504/1995 e dell'art. 63, d.lgs. Numero di raccolta generale 21883/2024 300/1999, anche alla luce di quanto disposto da C. Cost. 52/2013, Data pubblicazione 02/08/2024 varrebbe ad attrarre l'istituto del rimborso dell'accisa alla competenza esclusiva dell'Amministrazione centrale dello Stato, in persona dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con aggravio procedimentale per il privato istante e con conseguente ritardo nel rimborso»;
-«Voglia l'On. Corte adita chiarire se sia conforme all'ordinamento nazionale ed eurounitario l'interpretazione secondo cui la specialità della materia tributaria consenta, in deroga ai principi di cui alla L. 241/1990, che l'Ente locale destinatario dell'istanza di rimborso dell'accisa non provveda ad acquisire, in sede istruttoria, tutte le informazioni agevolmente richiedibili al privato istante e/o alle altre amministrazioni che ne siano in possesso, determinando con il proprio rigetto la competenza dell'Amministrazione centrale»;
-«Voglia l'On. Corte adita chiarire se sia conforme all'ordinamento nazionale ed eurounitario l'interpretazione secondo cui la specialità della materia tributaria consenta che il privato non possa invocare gli effetti favorevoli conseguenti al giudicato civile, e segnatamente quelli derivanti dall'efficacia esecutiva della sentenza, ancorchè resa in un procedimento nel quale non fosse parte l'Amministrazione, laddove l'istanza nei confronti dell'Amministrazione assuma come proprio presupposto proprio l'autorità di quel giudicato»;
-In ogni caso, «Voglia conclusivamente l'On. Corte adita chiarire se sia la Provincia ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad essere legittimata passiva rispetto alla richiesta del venditore- fornitore di energia elettrica di rimborso delle somme restituite al consumatore ed indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, istituita con l'art. 6 D.L. n. 511 del 28.11.1988 convertito con L. n. 20 del 27.01.1989, con riferimento alle forniture di potenza non superiore a 200kw». 4 di 12 Numero registro generale 16910/2023 Numero sezionale 947/2024 Numero di raccolta generale 21883/2024 2. Osserva in