Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2011, n. 19824
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In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l'onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l'allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'A' 28 SET. 2011 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5246/2007 SEZIONE LAVORO Cron. 13324 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. GUIDO VIDIRI - Ud. 14/06/2011 Consigliere PU Dott. PAOLO STILE Dott. GIOVANNI AMOROSO Rel. Consigliere Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere - Dott. ULPIANO MORCAVALLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5246-2007 proposto da: TT UD, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALADIN FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2011 S.P.A., (già FINI S.r.l.), in MALGARA CHIARI & FORTI 2058 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINTI RICCARDO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 745/2005 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA dep. il 03/02/2006 r.g.n. 537/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO ;
udito l'Avvocato PALDIN FRANCESCO;
udito l'Avvocato CINTI RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. $246 07 g.. ad.14 giugno 2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 228/03 il Tribunale di Treviso, giudice de 11 avoro, a veva accolto la domanda di TT UD, ex dipendente della società Fini s.r.1. (già Fresco in Casa s.r.l.) dal 24.1.92 al 10.1.97, proposta con ricorso depositato il 12.4.02, intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di € 38.104.12 a titolo lavoro straordinario non retribuito, indennità di cassa e illecito assorbimento del superminimo. In primo grado la società era rimasta contumace ed il giudice aveva accolto la domanda attorea dopo aver escusso due testi offerti dal TT, nonché tenendo conto della contumacia della convenuta e della mancata comparizione di quest' ultima a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art.420) c.p.c.
2. Con ricorso del 23.7.03 la società ha proposto appello avverso tale pronuncia per plurimi motivi: eccepiva la nullità del ricorso introduttivo in prime cure e la conseguente nullità della sentenza appellata;
lamentava poi le conseguenze che il Tribunale aveva tratto dalla dichiarazione di contumacia in termini di mancata contestazione delle pretese attoree;
rilevava comunque l'insussistenza nel merito della pretesa azionata dalla lavoratrice. Costituitosi, l'appellato contestava le argomentazioni della società appellante e chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza del 17.5.2005 la corte d'appello di Venezia in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'appellante, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare all'appellato la somma di € 21.513.25 a titolo di indennità di cassa e di compenso per lavoro straordinario fino a tutto il 1994. nonché il TFR depurato dall'incidenza del compenso per lavoro straordinario dal gennaio 1995 in poi, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sui suddetti importi dal dovuto al saldo;
condannava inoltre l'appellante alla rifusione di metà delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il TT con quattro motivi illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la parte intimata. 5246 0 g.. 3 ad 14 ging 2011 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente sostiene l'invalidità o l'inefficacia della procura conferita al procuratore speciale della società con conseguente nullità o inammissibilità dell'appello. Il ricorrente sostiene che la procura ha violando l'articolo 77 del codice di rito in quanto non sarebbe attributiva di poteri di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto