Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/2017, n. 12549
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Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.
Sul provvedimento
Testo completo
12549 . 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: opposizione allo stato passivo Composta da 18226 Aniello Nappi Presidente R.G.N./ 15349/2012 Rosa Maria Di Virgilio Consigliere Cron.1254 2.1. Num. Francesco A. Genovese Consigliere U.P. 19/04/2017 Maria Acierno Consigliere Giuseppe Fichera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18226/2012 R.G. proposto da RI DA (CF. ZRADN151D61F205V);
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino della Sciucca, elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 23, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Damizia.
- ricorrente -
contro
Fallimento AR BU AS OU s.p.a. (C.F. 00145630356), in persona del curatore pro tempore. - intimato avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, depositato il giorno 8 giugno 2012. Sentita la relazione svolta all'udienza del 19 aprile 2017 dal Consiglie- re Giuseppe Fichera. 615 7 1 20 Udito l'avv. Maria Rosaria Damizia per la ricorrente. Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Luigi Salvato, che ha chiesto il rigetto dei primi quattro motivi del ricorso e l'accoglimento del quinto motivo.
FATTI DI CAUSA
DA RI impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Reggio Emilia, depositato il giorno 8 giugno 2012, che respinse l'opposizione allo stato passivo della AR BU AS OU s.p.a., in amministrazione straordinaria, relativamente ai crediti per differenze retributive, trattamento di fine rapporto ed indennità sosti- tutive del preavviso, maturati con il rango prededucibile in forza del rapporto di lavoro dipendente con la società, protrattosi anche dopo la sua soggezione alla procedura concorsuale. Il tribunale affermò, in via preliminare, che la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, risalente al 5 giugno 2012, essendo intervenuta dopo la rimessione della causa in decisio- ne da parte del giudice relatore, non era idonea a determinare l'interruzione del giudizio. Nel merito ritenne che l'opponente non avesse dato prova del rapporto di lavoro, non avendo prodotto i documenti già versati in sede di verifica innanzi al giudice delegato, limitandosi ad invocarne l'acquisizione su ordine del tribunale, né risultando utile l'unica missi- va prodotta in giudizio, proveniente da un soggetto diverso dalla so- cietà posta in amministrazione straordinaria. Il ricorso è affidato a cinque motivi;
il fallimento della AR BU AN AS OU s.p.a. non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 300, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 43, terzo comma, I.fall., avendo il tribunale mancato di dichiarare interrotto il processo, nonostante la pagina 2 di 9 conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento fosse in- tervenuta prima che la causa fosse discussa dal collegio. Con il secondo motivo assume la violazione dell'art. 99 I.fall., poi- ché il tribunale ha ritenuto di non potere neppure esaminare l'opposizione, in mancanza dei documenti già prodotti in sede di veri- fica dello stato passivo. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 116 e 210 c.p.c. e dell'art. 99 1.fall., poiché il tribunale ha disatteso l'istanza e- avanzata dall'opponente, spressamente tesa ad ottenere l'acquisizione del fascicolo della fase di verifica dello stato passivo, contenente tutti i documenti rilevanti per la lite. Con il quarto motivo rileva la violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 20 d.lgs. n. 270 del 1999 e degli artt. 99 e 111 l.fall., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5), c.p.c., non avendo il giudice di merito fatto applicazione del principio di non contestazione in ordi- ne all'esistenza del rapporto di lavoro dipendente, omettendo altresì di valutare un fatto pacifico, costituito dal licenziamento della ricor- rente intervenuto dopo quattro mesi dall'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria. Con il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 99, comma quarto, I.fall. e dell'art. 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5), c.p.c., avendo il tribunale omesso di prendere in esa- me le prove orali articolate dall'opponente, pure sufficienti a dimo- strare il credito vantato.
2. Il primo motivo è infondato. È incontroverso, invero, che la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento della AR BU AS OU s.p.a., ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, venne disposta dal Tribunale il 5 giugno 2012, dopo che si era già te- nuta l'udienza (il precedente 12 aprile 2012) davanti al giudice relato- re delegato dal presidente del collegio alla trattazione, ai sensi pagina 3 di 9 dell'art. 99,