Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2022, n. 41318

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2022, n. 41318
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41318
Data del deposito : 2 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T DAVIS nato a COSENZA il 05/06/1998 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. LIBERTA' di C udita la relazione svolta dal Consigliere D F;
lette/sentite le conclusioni del

PG VALENTINA MANUALI

Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato B A M del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Q A del foro di COSENZA, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di T chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. D T ricorre avverso l'ordinanza del 28-29 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 4 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale di Cosenza, con il quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del c.d. braccialetto elettronico. Secondo l'accusa, l'indagato era gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi in data 1 settembre 2021: 1) tentato omicidio di E I, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen.;
2) porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895;
3) tentata estorsione, ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen. Il Tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa apparivano lineari, prive di contraddizioni, particolarmente dettagliate e rilasciate solo poche ore dopo l'aggressione subita, la cui ricostruzione aveva trovato conferma nelle sommarie informazioni rilasciate da E L. La configurabilità del tentato omicidio era quindi confermata dal potenziale offensivo dell'azione delinquenziale, considerando l'idoneità dell'arma utilizzata, il numero dei colpi esplosi e le regioni del corpo attinte dai colpi, vicine a organi vitali (come confermato dalla documentazione sanitaria). Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto l'indagato gravemente indiziato anche degli ulteriori due reati, considerando le precedenti minacce e le richieste estorsive finalizzate a ottenere la restituzione di somme di denaro maggiori rispetto a quelle che erano state concesse alla vittima da parte della zia dell'indagato. Tali circostanze erano confermate dall'annotazione con la quale le Forze dell'ordine, alcuni giorni prima dei fatti di cui al presente procedimento, avevano documentato la violenta lite avvenuta tra T e Imbrogno.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 309 e 597 cod. proc. pen., perché il Tribunale, in violazione del principio del divieto di reformatio in peius, avrebbe accertato la gravità indiziaria anche in ordine al reato di tentata estorsione, nonostante il G.i.p. avesse escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare per il citato reato e il provvedimento fosse stato impugnato dal solo indagato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe trascurato di valutare la reale condotta posta in essere dal soggetto agente, ma si sarebbe limitato a valorizzare in maniera errata il distretto corporeo della persona offesa attinto dai colpi, l'idoneità dell'arma da fuoco utilizzata e il numero di colpi esplosi. Così facendo, il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato i fatti di cui al capo 1 nel reato di tentato omicidio invece che in quello di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, nonostante dalle stesse dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa si evinceva che l'aggressore aveva volutamente desistito dal proposito di infierire nuovamente con la sua arma sulla vittima, pur essendo stato consapevole di non averla colpita mortalmente. Tale ricostruzione degli eventi sarebbe confermata anche dal referto ospedaliero, dal quale si evinceva che la vittima presentava ferite compatibili con l'esplosione di colpi di striscio.
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