Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/01/2021, n. 1468

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In tema di consorzi di urbanizzazione, l'obbligo dell'associato di provvedere al pagamento degli oneri consortili non discende dall'essere proprietario, dunque da una "obligatio propter rem" atipica, ma dal vincolo apposto nel regolamento condominiale e nel contratto di acquisto, che impone il loro pagamento per effetto della volontaria adesione al contratto in forza del quale il consorzio è stato costituito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/01/2021, n. 1468
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1468
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

C. I. 1 468.2 1 REPUBBLICA ITALIAA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Consorzi di CARLO DE CHIARA Presidente urbanizzazione - M D M Consigliere Adesione di nuovo A P LSE Consigliere associato M FLA Consigliere Rel. - Ud. 06/11/2020 CC Cron. 1468 ALDO AGELO DOLMETTA Consigliere R.G.N. 29212/2016 ORDINAZA sul ricorso 29212/2016 proposto da: A G, A R, A S, B P, B E, C C, C G, C T: quale erede di C F, C I, Castaldi Vincenzo, C G, C D, V L, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Cannellini Edoardo, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -

contro

Consorzio GE.SE.CE.DI. - Gestione Servizi Centro Direzionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n.12, presso lo studio dell'avvocato S L, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, F M M, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - ORD 4047 2020 nonchè

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del -I.N.P.S. Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell'avvocato Ftino G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3848/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2020 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 18 ottobre 2005 gli 1. www attori, indicati in epigrafe, convenivano in giudizio S.C.I.P. s.p.a. e il Consorzio GE.SE.CE.DI. per sentir dichiarare la nullità della clausola, inserita nei contratti di compravendita degli immobili da loro stipulato con S.C.I.P., di adesione al consorzio e, subordinatamente, il suo annullamento per errore di diritto;
chiedevano altresì accertarsi la legittimità del recesso per giusta causa dal Consorzio, l'obbligo di S.C.I.P. di tenerli indenni dalle somme versate e da versare a titolo di partecipazione al Consorzio e l'accertamento della nullità delle delibere che disponevano il pagamento degli oneri consortili. Nella resistenza del Consorzio, il quale spiegava una riconvenzionale che qui più non rileva, e dell'I.N.P.D.A.P., quale procuratrice di S.C.I.P., il Tribunale di Napoli rigettava tutte le domande. 2. - Proposto appello, la Corte partenopea pronunciava sentenza con cui faceva proprie le considerazioni svolte in una propria precedente pronuncia resa con riferimento a una identica vicenda. 2 Attraverso il richiamo alla suddetta decisione veniva in sintesi evidenziato: che l'adesione dei proprietari delle unità immobiliari non si configurava quale obligatio propter rem, ma quale atto volontario di adesione al consorzio, espresso dagli acquirenti al momento della stipula dei loro contratti di compravendita;
che tale obbligazione era stata resa pienamente opponibile ai successivi acquirenti mediante la pubblicità conseguente alla trascrizione dell'atto costitutivo dello statuto del Consorzio, oltre che con l'obbligo generalizzato di trasfusione della relativa disposizione negli atti di acquisto delle unità immobiliari;
che non era fondato l'assunto secondo cui la clausola contrattuale sarebbe nulla o inefficace nella parte in cui negava la facoltà di recesso, giacché alla stessa non era applicabile la disciplina propria delle negoziazioni predisposte mediante moduli o formulari;
che doveva escludersi l'annullamento dei contratti per errore, posto che gli attori non avevano dimostrato che la venditrice avesse riconosciuto l'erroneità della loro determinazione volitiva nell'accettare la pattuizione di adesione al Consorzio;
che l'esclusione del diritto di recesso dei consorziati trovava fondamento nel rilievo per cui, venendo in questione un consorzio di urbanizzazione, il consorziato non poteva recedere senza disporre in favore di terzi del bene;
che il meccanismo associativo risultava frutto della libera volizione degli acquirenti, i quali non avevano motivo di dolersi della previsione statutaria in base alla quale il soggetto legittimato a partecipare alle assemblee del Consorzio era l'amministratore del condominio o un rappresentante comune. La Corte di merito respingeva, pertanto, il gravame dei consorziati.

3. Avverso detta pronuncia, resa il 27 ottobre 2016, gli appellanti soccombenti hanno proposto un ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Resistono con controricorso il Consorzio GE.SE.CE.DI. e l'I.N.P.S., già costituito in appello quale procuratore speciale di S.C.I.P.. Detto Consorzio ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che T C, erede del ricorrente F C, ha dichiarato di rinunciare all'azione e al diritto fatto valere in giudizio. La rinuncia determina la cessazione della materia del contendere e implica che le spese debbano restare a carico del rinunciante (Cass. 10 settembre 2004, n. 18255).

2. Prendendo ora in esame la posizione degli altri ricorrenti, primo motivo di impugnazione oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., oltre che la nullità della sentenza per carenza materiale di motivazione. La censura investe la modalità prescelta di esposizione delle ragioni della decisione: modalità che si è concretata nell'integrale richiamo agli argomenti trattati in altra sentenza. Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., dell'art. 143 c.p.c., degli artt. 25, comma 1, e 111, comma 6, Cost. e la nullità della sentenza per carenza giuridica di motivazione. Viene opposto che non può considerarsi motivazione adeguata quella operata attraverso la trascrizione pura e semplice di una sentenza resa con riferimento a un diverso giudizio. I due motivi sono infondati. Va richiamato il principio, enunciato dalle Sezioni Unite, per cui, nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto

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