Cass. civ., sez. I, sentenza 26/09/2003, n. 14328

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/09/2003, n. 14328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14328
Data del deposito : 26 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

( 1861 Oze CAS E VA INDO VO O VIS I T REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 432 8 / Oggetto SEZ Composta dagli Ill.mi Sigg. Ma stri d: Dott. G L Presidente R.G. N. 1115/01 - Rel. Consigliere Cron. 29029 Dott. U R PO Dott. D P Consigliere Rep. Dott. M R M - Consigliere Ud. 04/03/03 Dott. G M B Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S T, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA P.

PAOLI

3, presso l'avvocato A B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A S, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente contro R O, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ASIAGO

8, presso l'avvocato L F V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta procura in calce al2003 ALBERTO FIGONE, 538 controricorso; -1- controricorrente avverso la sentenza n. 26/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 03/07/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO; udito per il ricorrente l'Avvocato BUCCIANTE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente 1'Avvocato V che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2.3-3.7.2000 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 24.2.1999 pronunciata a seguito di ricorso per separazione depositato in cancelleria il 21.7.1994 са Orazio Ruggeri, riduceva in £ 350.000 l'assegno mensile di mantenimento dovuto da quest'ultimo alla moglie Teresa Sardi. Relativamente alla questione che sarebbe stata disattendeva oggetto di ricorso per cassazione, l'eccezione di improcedibilità dell'appello che, per ilsollevata dall'appellata, rilevando combinato disposto degli artt. 348 e 171 C.P.C., la tardiva costituzione dell'appellante non comporta una tale conseguenza in caso di tempestiva costituzione dell'appellato. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Teresa Sardi, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso Orazio Ruggeri. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso Teresa Sardi denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 171 C.P.C.. Lamenta che la Corte 3 d'Appello non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello nonostante l'appellante non si fosse costituito nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 347 C.P.C., avendo notificato un primo atto di citazione in appello il 25.6.1999 senza provvedere poi alla costituzione in giudizio ed un altro atto di citazione il 14.7.1999 seguito, questa volta, dalla iscrizione della causa a ruolo. La censura è infondata. La ricorrente prospetta la tesi della improcedibilità dell'appello nel quadro della radicale modifica apportata all'istituto dall'art. 54 della Legge 26.11.1990 n.353 per i giudizi non ancora pendenti alla data del 30.4.1995 (vedi art. 90 della stessa legge) richiamandosi sostanzialmente al nuovo testo dell'art. 348 comma 1 C.P.C. per il quale la mancata costituzione dell'appellante nei termini, vale a dire entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello (artt. 347 e 165 C.P.C.), determina 1'automatica improcedibilità dell'impugnazione. Ma, nell'ipotesi in esame, alla data sopra già indicata del 30.4.1995 il giudizio era lapendente, risultando dal ricorso introduttivo, cui lettura è certamente consentita in questa sede 4 in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, che esso era stato depositato in data 21.7.1994. Trova quindi applicazione il testo previgente dell'art. 348 comma 1 C.P.C. in base al quale la mancata costituzione sia dell'appellante che dell'appellato comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la sua estinzione ai sensi dell'art. 307 C.P.C. se non riassunta entro l'anno, mentre la mancata costituzione del solo appellante (e cioè qualora 1'appellato abbia provveduto all'iscrizione della causa) e la Sua mancata comparizione alla prima udienza non consentono alcuna dichiarazione di improcedibilità immediata del gravame, dovendo il giudice provvedere alla fissazione di una nuova udienza e darne opportuna conoscenza all'appellante, la cui mancata successiva comparizione determina, ma solo in questo caso, l'improcedibilità dell'appello. O, in tale diverso contesto normativo, correttamente la Corte d'Appello, sia pure con un succinto riferimento alla tempestiva costituzione dell'appellata, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dalla stessa sollevata. Risulta infatti dagli atti che l'appellata si 5 era costituita nei termini a lei assegnati e che l'appellante, dopo aver rinnovato la notifica, si è costituito a sua volta nel rispetto del termine di cui all'art. 165 C.P.C. iscrivendo la causa a ruolo ed è poi comparso in udienza. Non ricorrevano pertanto le condizioni né per la cancellazione della causa dal ruolo né per la fissazione di una nuova udienza e per l'eventuale successiva declaratoria di improcedibilità. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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