Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2014, n. 26939

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All'assunzione del lavoratore a termine presso un'azienda speciale comunale, ancorché successivamente trasformata in società per azioni, si applica l'art. 5 del d.l. 10 novembre 1978, n. 702, conv. in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dall'art. 8 del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, conv. in legge 7 luglio 1980, n. 299, che, regolando in modo completo ed esauriente l'assunzione del personale a tempo determinato da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende, esclude che l'assunzione stessa sia soggetta alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962, n. 230, onde essa non è suscettibile di convertirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; tale disciplina è compatibile con la regolamentazione delle aziende speciali, dettata dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non rimanendone precluse la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell'art. 41, terzo comma, Cost., né l'esigenza di stabilizzazione della finanza locale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/2014, n. 26939
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26939
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3966-2008 proposto da:
PLURISERVIZI CAMAIORE S.P.A. (già Azienda Speciale Pluriservizi di Camaiore), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato M A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
L S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell'avvocato C G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G G, per delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 961/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato Gaetano GIANNÌ per delega dell'avvocato Arturo Maresca;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L S convenne in giudizio l'Azienda Speciale Pluriservizi di Camaiore (oggi Pluriservizi Camaiore spa) instando per la declaratoria della nullità del termine (nonché della successiva proroga del medesimo) apposto al contratto stipulato inter partes il 21.7.1999 e con decorrenza dal 2.8.1999, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito respinse la domanda, ritenendo ostativo al suo accoglimento il divieto di stabilizzazione del personale straordinario evincibile dal D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5 convertito in L. 8 gennaio 1979, n. 3, escludente l'applicabilità della disciplina privatistica generale dettata dalla L. 18 aprile 1962, n. 230. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 18-25.9.2007, in riforma della pronuncia di primo grado, accolse la domanda della lavoratrice, dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine e l'esistenza fra le parti di un rapporto a tempo indeterminato a far tempo dal 2.8.1999, ordinando la riammissione in servizio della dipendente e condannando la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni dovute dal 20.7.2000, data della costituzione in mora. A sostegno del decisum, la Corte territoriale ritenne che l'azienda speciale, quale ente pubblico economico, non era tenuta ad osservare la regola del concorso nell'assunzione del personale e, quindi, non era interessata dai divieti di conversione del rapporto a termine, sia da quello stabilito dal ridetto D.L. n. 702 del 1978, sia da quello introdotto nell'ambito della
privatizzazione del pubblico impiego, con assoggettamento esclusivo, invece, alla generale disciplina privatistica applicabile ratione temporis e, quindi, a quella dettata dalla L. n. 230 del 1962;

osservò inoltre la Corte territoriale che, nel caso specifico, non erano ravvisabili le condizioni per poter fare legittimamente ricorso al contratto a termine in base alla suddetta L. n. 230 del 1962 e che non poteva trovare applicazione la previsione, invocata dalla parte datoriale, di cui all'art. 9 del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario del 26.5.1998.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Pluriservizi Camaiore spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
L'intimata L S ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria del 6.3-5.5.2014, n. 9595/2014, la Sezione Lavoro, ritenuta l'esistenza di un contrasto nella propria giurisprudenza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale investitura delle Sezioni Unite.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge, si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto l'applicabilità alle aziende speciali, tale essendo la natura giuridica di essa ricorrente all'epoca dei fatti per cui è causa (anno 1999), del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, commi 15 e 18, convertito in L. n. 3 del 1979, e,
conseguentemente, stante la limitazione ivi prevista ad un massimo di 90 giorni complessivi nell'anno solare delle assunzioni del personale straordinario, della infondatezza della domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine dedotto in giudizio.

1.1 Giova ricordare al riguardo il quadro normativo di riferimento. Il D.L. 10 novembre 1978, n. 702, art. 5, convertito in L. 8 gennaio 1979, n. 3, stabilì, per gli enti locali e le rispettive aziende, il
divieto generale di nuove assunzioni nell'anno 1979, prevedendo che, nelle indicate ipotesi di deroga, "le assunzioni di nuovo personale dovranno avvenire solo per pubblico concorso o per prova pubblica selettiva", quest'ultima "consentita per il solo personale salariato e ausiliario", e aggiungendo che, in presenza

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