Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2023, n. 14096

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 22/05/2023, n. 14096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14096
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28651/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente-

contro

TOMASSI GIANFELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE, 2, presso lo studio dell’avvocato F S (SCHFNC69B04H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F A (LLAFNC72S51G793O) -controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1316/2018 depositata il28/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere G P M.

FATTI DI CAUSA

1. G T, ex dipendente INAIL, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso il diniego dell’amministrazione alla sua domanda di rimborso delle maggiori somme trattenute dall’INPS, quale sostituto di imposta, ai fini Irpef, dal 2009 al 2012, per un ammontare di euro 17.232,00, sulla pensione complementare erogata dal fondo integrativo istituito per i dipendenti dell’Istituto, per effetto della mancata applicazione dell’aliquota agevolata prevista dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 2. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, e la CTR del Lazio respingeva l’appello dell’Amministrazione, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall’art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.

4. Con istanza depositata il 5.4.2023, Gianfelice Tomassi ha chiesto lo svolgimento di questa camera di consiglio con la partecipazione dei difensori delle parti.

5. Con successiva memoria ex art. 380-bis. 1, cod. proc. civ., depositata per questa adunanza camerale, il contribuente ha insistito per il rigetto del ricorso e, in via subordinata, (i) ha sollevato questione di legittimità costituzionale (cfr. pag. 9 della memoria) «delle norme del d.lgs. n. 252/2005 ove si ritenesse che esse non consentano l’estensione della tassazione agevolata alle pensioni complementari erogate dagli Enti di cui alla L. n. 70/1975, ossia ai “vecchi iscritti” ai “vecchi fondi”;
(ii) sull’assunto di avere chiesto il rimborso dell’Irpef versata in eccedenza per gli anni dal 2009 al 2012 e che, “in altri giudizi”, l’ufficio ha sostenuto che, per i dipendenti della P.A., soltanto per i montanti maturati a partire dal1/01/2018 la prestazione complementare erogata in forma di rendita sarebbe assoggettata al regime di tassazione di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alla terza parte dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), in riferimento agli artt. 3 e 53, Cost., per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati(pag. 11 della memoria).
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