Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/06/2018, n. 17185
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18090-2016 proposto da: COMUNE DI CAPITIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANGELO BARGONI
78, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;
- ricorrente -
U yr`/\
contro
ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.
VISCONTI
99, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M C ed I C;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 12/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A C ed E C.
Fatti di causa
Il comune di Capitignano ha ingiunto ad Enel Produzione spa il pagamento di 281.752,954 euro per sovracanoni rivieraschi e BIM dovuti ex art. 28 co. 4 L. 136/1999, in base alla concessione di due impianti idroelettrici denominati "San Giacomo" e "Provvidenza", utilizzatori delle acque dei fiumi Vomano e Tordino per la produzione di energia elettrica mediante accumulo per pompaggio. Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma ha riconosciuto il diritto del comune al pagamento di una minor somma per i sovracanoni annuali BIM, ma ha accolto l'opposizione della società ingiunta con riguardo al calcolo dei sovracanoni e alla spettanza ai comuni rivieraschi. Ric. 2016 n. 18090 sez. SU - ud. 10-10-2017 -2- Il Tribunale Superiore delle acque con sentenza n. 12 del 216 ha rigettato l'appello del Comune, il quale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Enel Produzione ha resistito con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 co. 4 della L. n. 1367/99 e 28 co.8 della L. n. 388/2000. Sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto che il canone debba essere determinato in relazione all'acqua pompata e sulla base dell'energia impiegata per il pompaggio. Sostiene che secondo la norma interpretativa del 2000 ai fini del calcolo va considerata la portata d'acqua utilizzata in fase produttiva di caduta e non quella della fase di pompaggio. La tesi è infondata e ha trovato esauriente risposta nelle sentenze n. 260 del 2015 e n. 74 del 2016 del Tribunale Superiore. Quest'ultima ha precisato il quadro normativo di riferimento. Ha ricordato che l'art. 1, comma ottavo, della legge n. 959 del 1953 ha istituito la soggezione dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di Ric. 2016 n. 18090 sez. SU - ud. 10-10-2017 -3- concessione in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico n. 1775/33. Ha poi ricordato che la legge n. 136 del 1999, all'art. 28, comma 4, ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio>. Quest'ultimo riferimento è alla base della tesi della società resistente, accolta dalla sentenza impugnata. Parte ricorrente invoca la legge n. 388 del 2000, all'art. 28, commi 8 e 9, la quale contiene un
ANGELO BARGONI
78, presso lo studio dell'avvocato S S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;
- ricorrente -
U yr`/\
contro
ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.
VISCONTI
99, presso lo studio dell'avvocato E C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M C ed I C;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 12/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/01/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A C ed E C.
Fatti di causa
Il comune di Capitignano ha ingiunto ad Enel Produzione spa il pagamento di 281.752,954 euro per sovracanoni rivieraschi e BIM dovuti ex art. 28 co. 4 L. 136/1999, in base alla concessione di due impianti idroelettrici denominati "San Giacomo" e "Provvidenza", utilizzatori delle acque dei fiumi Vomano e Tordino per la produzione di energia elettrica mediante accumulo per pompaggio. Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Roma ha riconosciuto il diritto del comune al pagamento di una minor somma per i sovracanoni annuali BIM, ma ha accolto l'opposizione della società ingiunta con riguardo al calcolo dei sovracanoni e alla spettanza ai comuni rivieraschi. Ric. 2016 n. 18090 sez. SU - ud. 10-10-2017 -2- Il Tribunale Superiore delle acque con sentenza n. 12 del 216 ha rigettato l'appello del Comune, il quale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Enel Produzione ha resistito con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 2) Con il primo motivo di ricorso il Comune denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 co. 4 della L. n. 1367/99 e 28 co.8 della L. n. 388/2000. Sostiene che erroneamente il tribunale ha ritenuto che il canone debba essere determinato in relazione all'acqua pompata e sulla base dell'energia impiegata per il pompaggio. Sostiene che secondo la norma interpretativa del 2000 ai fini del calcolo va considerata la portata d'acqua utilizzata in fase produttiva di caduta e non quella della fase di pompaggio. La tesi è infondata e ha trovato esauriente risposta nelle sentenze n. 260 del 2015 e n. 74 del 2016 del Tribunale Superiore. Quest'ultima ha precisato il quadro normativo di riferimento. Ha ricordato che l'art. 1, comma ottavo, della legge n. 959 del 1953 ha istituito la soggezione dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa fossero situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di Ric. 2016 n. 18090 sez. SU - ud. 10-10-2017 -3- concessione in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico n. 1775/33. Ha poi ricordato che la legge n. 136 del 1999, all'art. 28, comma 4, ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio>. Quest'ultimo riferimento è alla base della tesi della società resistente, accolta dalla sentenza impugnata. Parte ricorrente invoca la legge n. 388 del 2000, all'art. 28, commi 8 e 9, la quale contiene un
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