Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2022, n. 21976
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21872-2019 proposto da: Z A, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. A P B;- ricorrente -controSIENA NPL 2018 SRL, rappresentata da J S, quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. D P, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. S D M;- controricorrente - nonché contro CROSS FACTOR SPA, FALLIMENTO FARACI ROSA, in persona del suo curatore, RISCOSSIONE SICILIA SPA, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK;- intimate - avverso la sentenza n. 18/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 dal Consigliere Dott. S G G. FATTI DI CAUSA 1. A Z ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 18/19, dell'8 gennaio 2019, della Corte di Appello di Palermo, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 909/13, del 22 ottobre 2013, del Tribunale di Agrigento - ha confermato il rigetto dell'opposizione alla procedura esecutiva immobiliare relativa ad un fabbricato commerciale sito in Licata, contrada Safarello, procedura iniziata con pignoramento notificatogli il 6 aprile 2004. Precisa, peraltro, lo Z che il ricorso è proposto - contro le società MPS Gestioni Crediti Banca S.p.a. (già Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.), Cross Factor S.p.a., Riscossione Sicilia S.p.a. e Unicredit Credit Management Bank S.p.a., nonché contro la curatela del fallimento di R Faci - per far accertare l'illegittimità del pignoramento immobiliare al solo fine di conseguire una diversa distribuzione delle spese di lite, atteso che il pignoramento è stato definito negativamente, con una pronuncia di estinzione per inattività delle parti. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver proposto l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. sul presupposto che il pignoramento immobiliare - notificatogli il 6 aprile 2004 - non fosse stato "legittimamente incoato nei propri confronti in quanto, pur essendo debitore, non era tuttavia titolare di alcun diritto reale sull'immobile oggetto del pignoramento" (appartenente, a suo dire, a R Faci e agli altri eredi di Giacomo Z). In particolare, l'allora opponente contestava di aver posseduto i beni ereditari, donde l'impossibilità di considerarlo erede puro e semplice ai sensi degli artt. 485 o 476 cod. civ. Rigettata dal giudice dell'esecuzione l'istanza di sospensione, all'esito del giudizio di merito l'opposizione veniva respinta dal Tribunale agrigentino, con decisione confermata dal giudice di appello. Esso, al pari del primo giudice, riteneva sussistente l'accettazione presunta dell'eredità "per essere stato Z Angelo in possesso dei beni ereditari per almeno tre mesi successivi al decesso del padre ai sensi dell'art. 485 cod. civ., sia quella tacita per aver posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi, rinuncia effettuata solo il 25 febbraio 2001" (recte: 2011), consistita nell'esercizio di "azioni giudiziarie travalicanti la mera finalità di tutela del bene aggredito". Su tali basi, dunque, la sentenza impugnata ha concluso che "ai sensi dell'art. 459 cod. civ. l'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si aperta la successione con validità sia sostanziale che processuale", atteso che A Z "era uno dei chiamati all'eredità".
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