Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2022, n. 37064

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2022, n. 37064
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37064
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

e.tpt, 3 o SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21872/2015 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato„ con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;
RICORRENTE

CONTRO

V G, V E e V P R, rappresentati e difesi dall'Avv. G C, con studio in Siracusa, elettivamente domiciliati presso l'Avv. A F, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 9 febbraio 2015 n. 437/25/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 novembre 2022 dal Dott. G L S;

FATTI DI CAUSA

L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Palermo il 9 febbraio 2015 n. 437/25/2015, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento un dipendenza di avviso di accertamento per imposte relative all'anno 2006, ha accolto l'appello proposto da V G, V E e V P R, in qualità di chiamati per legge all'eredità del defunto V G, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento il 18 novembre 2013 n. 747/05/2013, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la rinuncia all'eredità del defunto contribuente escludesse la responsabilità per i debiti tributari. Il ricorso è affidato a quattro motivi. V G, V E e V P R, in qualità di chiamati per legge all'eredità del defunto V G, si sono costituiti con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.

MOTIVI DI RICORSO

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ, per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente e con omessa pronunzia sulle eccezioni proposte dall'amministrazione finanziaria in ordine alla tardiva produzione di documenti e all'intangibilità dell'atto presupposto rispetto all'atto impugnato.

2. Con il primo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la produzione di documenti fosse consentita anche nel giudizio di appello.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 467, 519, 525, 752 e 2941 cod. civ., 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la rinuncia all'eredità esonerasse i vocati da ogni responsabilità per i debiti tributari del de cuius ed invalidasse l'avviso di accertamento emesso nei loro confronti anche in assenza di impugnazione dinanzi al giudice tributario.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di tener conto delle risultanze emergenti dalle prove dedotte dall'amministrazione finanziaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427;
Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248;
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627;
Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).

1.2 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248;
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;
Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).
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