Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/11/2022, n. 35339

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/11/2022, n. 35339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35339
Data del deposito : 30 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9652-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, con sentenza n. 3649/2021 depositatail 28/12/2021 nella causa tra: ALESSI GIOVANNA, ALESSI CESARE, ALESSI NICOLO', tutti in proprio e nella qualità di eredi di MUNI TERESA;
-ricorrenti non costituiti in questa fase -

contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI;
Ric. 2022 n. 09652 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 2 - -resistente non costituito in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere dott. M M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza depositata il 28.12.2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, adito in riassunzione, ha sollevato ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69 conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sentenza 309/2010, poi confermata in appello con sentenza della Corte d'Appello di Palermo 1637/2016, con cui il Tribunale di Agrigento aveva declinato la propria giurisdizione in ordine al giudizio promosso dai litisconsorti Alessi-Muni nei confronti del Comune di San Giovanni Gemini, volto a conseguire il risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione di un fondo di loro proprietà, a cui aveva proceduto il Comune nel quadro di una sistemazione viaria del relativo comprensorio, ed a percepire, tra l'altro, l'indennità per l'occupazione legittima dello stesso. Definendo il giudizio in parola in relazione alla riproposta domanda risarcitoria, il decidente si è dato cura di rilevare, con riguardo alla pure riproposta domanda afferente all'indennità per l'occupazione temporanea legittima, parimenti declinata d a l g iudice ordinario , che essa appartiene alla giurisdizione di detto giudice ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Di conseguenza, sussistendone i presupposti, ha adito questa Corte sollevando l'odierno conflitto negativo di giurisdizione. Sullo stesso il Procuratore generale ha fatto conoscere le sue conclusioni per iscritto chiedendo accogliersi il regolamento proposto. Ric. 2022 n. 09652 sez. SU -ud. 25-10-2022 - 3 -
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