Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/11/2018, n. 30916
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e SENTENZA sul ricorso 27053-2014 proposto da: AGNOLIN GIORGIO, RENATO SANDRO, BON RENATO, CAMPAGNOLO RENATO, CARPESIO ANGELA, CIATTO ANNA MARIA, CONTIN ENRICO;(CRIVELLARO ROSANNA, TONIOLO MARCO, TONIOLO MATTEO, quali eredi di TONIOLO PAOLO);DERNI CARLO, ENRICIO MARIA CRISTINA, FERRONATO MARIA, FINESSO PAOLO, GALLANI GIULIO, MENEGHINI FRANCESCO, PASSUDETTI RAFFAELLA, SARTORE ORFEO, SBRIZZA GIANNI, TOMANIN GIAMPAOLO, ZORZETTO RENATO,tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato N Z, giusta delega in atti;- ricorrenti -contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;- controricorrente - non chè contro ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI "G. GIRARDI", UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PADOVA (già CSA DI PADOVA), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO;- intimati - avverso la sentenza n. 1087/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/09/2014 R.G.N. 885/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2018 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato N Z. N. R.G. 27053 2014 Fatti di causa 1. Questa Corte con la sentenza n. 17251 del 2012 ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva negato il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 2. Rilevato che i ricorrenti avevano chiesto l'annullamento della sentenza di appello che aveva negato il loro diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, questa Corte con la sentenza rescindente ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C - 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando alla Corte di Appello di Bologna per un nuovo esame, finalizzato a verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento. 3. In consonanza con i principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia, la sentenza rescindente ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario;b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" ("condizioni globalmente meno favorevoli", "posizione globalmente sfavorevole") e, quindi, non limitato allo specifico istituto;c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento". 4. La Corte di Appello di Bologna pronunciando in sede di rinvio, su riassunzione dei lavoratori, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello del Ministero avverso la sentenza del Tribunale di primo grado ed ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti. 5. Avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi, illustrati da successiva memoria, al quale resiste con controricorso il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca. Ragioni della decisione N. R.G. 27053 2014 Sintesi dei motivi di ricorso 6. Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 384 cod.proc.civ. Addebitano alla Corte territoriale di non essersi attenuta al principio di diritto enunciato nella sentenza di questa Corte e di non avere accertato se, al momento del transito dall'Ente locale al Ministero, si era realizzato l' "abbassamento del trattamento economico" e la conformità dell'inquadramento operato dal MIUR alle leggi n. 266 del 2005 e n. 124 del 1999. Asseriscono che il Ministero aveva fatto applicazione dell'Accordo ARAN-OOSS del 20.7.2000 e deducono che tale Accordo salvaguardava soltanto una parte del trattamento economico (stipendio annuo, R.I.A., indennità di cattedra e non anche l'indennità di rischio, il LED e il premio incentivante di produttività). 7. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano error in procedendo nella interpretazione delle domande di essi ricorrenti e violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Sostengono che la Corte territoriale avrebbe errato nell' affermare che essi ricorrenti nel ricorso in riassunzione avevano domandato soltanto l'inquadramento in base all'anzianità maturata alle dipendenze dell'Ente Locale. Assumono che il tenore letterale delle espressioni adottate nel ricorso in riassunzione evidenzia che essi lavoratori avevano chiesto: di accertare e dichiarare l'avvenuto peggioramento retributivo sostanziale all'atto del trasferimento alle dipendenze dello Stato e il riconoscimento del diritto di essi ricorrenti al trattamento complessivo economico maturato presso l'ente di provenienza e/o alla integrale e corretta applicazione dell'art. 8 della L. n. 124 del 1999, dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005, degli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Direttiva 77/187;di dichiarare il diritto all'erogazione del trattamento giuridico ed economico risultante da tali fonti normative considerando sia a fini economici che giuridici anche l'integrale anzianità di servizio e/o il complessivo trattamento economico maturati presso l'Ente di provenienza;il riconoscimento della continuità presso il Ministero del rapporto lavorativo originariamente instaurato con l'Ente di provenienza e del diritto a conservare il complessivo trattamento economico percepito nel 1999 e all'inquadramento a decorrere dal 1.1.2000 , ai fini dell'applicazione del trattamento economico di cui alla tabella E del CCNL del 26.5.199 del Comparto Scuola nelle diverse fasce risultanti dovute in base al trattamento economico complessivamente percepito nel 1999. 8. Con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 cod.proc.civ.). Richiamando le prospettazioni difensive svolte nel secondo motivo, addebitano alla Corte territoriale di non avere esaminato la domanda volta al riconoscimento del diritto al reinquadramento sulla scorta del maturato economico complessivo percepito nel 1999 e, in N. R.G. 27053 2014 caso di mancata conservazione del trattamento economico complessivamente percepito nel 1999, sulla base dell'art. 8 della L. n. 124 del 1999. 9. Con il Quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 132 cod.proc.civ. Addebitano alla sentenza impugnata il vizio di motivazione apparente sul rilievo che la Corte territoriale, a fronte della esplicita allegazione formulata da essi ricorrenti che l'assegno ad personam non era pari alla differenza tra la somma di tutte le voci retributive riconosciute dalla legge n. 266 del 2005 (stipendio annuo loro, RIA, indennità di cattedra, indennità di rischio premi incentivanti) e il nuovo trattamento economico erogato dallo Stato, non ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che il trattamento percepito a decorrere dal 1.1.2000 non fosse inferiore a quello corrisposto dall'Ente Locale. 10. Con il quinto motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assumono che la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che essi ricorrenti avevano dedotto che dalla lettura dei decreti di inquadramento nei ruoli Ministeriali emergeva che l'assegno ad personam era stato attribuito non per garantire la conservazione della differenza tra il trattamento economico complessivamente percepito nel 1999 e quello erogato per effetto del trasferimento allo Stato ma per conservare "il differenziale tra lo stipendio previsto per la fascia economica di inquadramento e il trattamento economico risultante dalla sommatoria delle sole voci retributive dall'Accordo ARAN- OOSS del 20.7.2000 (stipendio annuo lordo tabellare previsto dai
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