Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/2005, n. 16858
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L'equo indennizzo previsto dall'art. 2, secondo comma, del d.m. 2 luglio 1983, n.1622 per i dipendenti della Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è ridotto del venticinque per cento se il dipendente ha superato i cinquanta anni d'età e del cinquanta per cento se ha superato il sessantesimo anno, al pari dell'art. 49 del d.P.R. n.686 del 1957 (che disciplinava l'equo indennizzo previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art.68 del T.U. 10 gennaio 1957, n.3) atteso l'esplicito richiamo, recato dall'art.1 del citato d.m., all'istituto, alla fonte normativa, alla relativa misura.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S G, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. CROCE IN GERUSALEMME N. 4, presso lo studio dell'avvocato P A, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato O M, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1542/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/04/02 - R.G.N. 8211/1997;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/03/05 dal Consigliere Dott. P C;
udito l'Avvocato O;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D A U che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso, rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 gennaio 1996 il Pretore di Roma condannò la FERROVIE ITALIANE s.p.a. a pagare a Giovanni Serra la somma di lire 27.924.930, oltre agli accessori di legge, a titolo di equo indennizzo.
Con sentenza del 1 aprile 2002 il Tribunale di Roma, ritenendo che per l'art. 2 comma 2 del Decreto ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 l'importo dell'equo indennizzo debba essere ridotto alla misura del 25 % e poiché gli interessi dovuti fino al 1994 sono ricompresi nella tabella utilizzata per la determinazione della predetta somma, ha ridotto ad EURO 3.605, oltre agli accessori di legge dal 1 gennaio 1995, la somma dovuta.
Per la cassazione di questa sentenza Giovanni Serra propone ricorso, articolato in quattro motivi;la RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della legge n. 564 del 1981 e dell'art. 2 del Decreto ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che nell'art. 68 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 si prevede il diritto all'equo indennizzo: nulla si dispone in ordine ai criteri di determinazione o riduzione del quantum. Ne D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 si dispone che l'indennizzo è ridotto del 25% se l'impiegato ha
superato i 50 anni d'età.
Con la Legge 6 ottobre 1981 n. 564 si attribuisce al Ministro dei Trasporti la competenza a concedere e liquidare l'equo indennizzo per il personale dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato.
Il Decreto ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 è stato emesso in ottemperanza dell'art. 11 di questa Legge.
Il D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 ed il Decreto ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 sono regolamenti di esecuzione, e, come fonti secondarie
sprovviste di forza di legge, sono inidonee a derogare a fonti primarie (il T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e la Legge 6 ottobre 1981 n. 564). In particolare, queste fonti secondarie, possono contenere
anche norme di carattere complementare od integrativo della legge (praeter legem), ma solo in funzione della necessità di attuazione della legge cui ineriscono.
Nel caso in esame, il Decreto ministeriale 2 luglio 1983 n. 1622 introduce criteri limitativi del quantum, estranei allo spazio di attuazione della Legge 6 ottobre 1981 n. 564. La decurtazione, limitando il diritto delle persone che con l'avanzare dell'età hanno maggiore necessità di cura, appare, poi, costituzionalmente illegittima (ex artt. 3, 32 e 38 Cost.).