Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 55395
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLOMEI EUGENIO nato a ROMA il 21/10/1936 avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;inammissibilità nel resto. udito il difensore L'avvocato C insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. B E, con il ministero del proprio difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, in data 21 ottobre 2016, che, in riforma di quella del Tribunale della stessa città, in data 5 marzo 2015, lo ha assolto dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2 prima parte della rubrica, con conferma del riconoscimento della responsabilità - quale amministratore di diritto della Telefonia Ne S.r.l. sino al 22 maggio 2009 e quale amministratore di fatto della detta compagine imprenditoriale sino al fallimento della stessa pronunciato in data 13 ottobre 2009 - per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (di cui al capo 1 della rubrica), di bancarotta fraudolenta documentale (di cui al capo 2 seconda parte della rubrica) e di bancarotta documentale semplice (di cui al capo 4 della rubrica) e del trattamento sanzionatorio irrogato. 2. L'atto di impugnativa articola tre ragioni di censura, enunciate nei limiti imposti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: 2.1. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost., 495, 187 e 192 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, con riguardo alla mancata o adeguata considerazione delle prove a discarico dell'imputato, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente sminuito i risultati della prova dichiarativa addotta a discarico dell'imputato, che avevano chiarito, per un verso, che la discrasia rilevata tra il registro dei corrispettivi e la scheda contabile di cassa non poteva essere interpretata come indice della sottrazione di somme di denaro di pertinenza della società, essendo espressiva, piuttosto, di una modalità di contabilizzazione, del tutto lecita, di somme a credito, che, in quanto non ancora entrate nel patrimonio sociale, non potevano essere oggetto di distrazione;per altro verso, che la somma di Euro 33.000,00, ritenuta oggetto di distrazione, era stata, invece, effettivamente destinata al pagamento dei lavori di manutenzione dei tre punti vendita, presenti in Trentino Alto Adige, gestiti dalla società fallita, e per onorare debiti generati da spese pubblicitarie;2.2. il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 2639 cod.civ. e il vizio di motivazione per avere il giudice distrettuale: omesso di indicare da quali evidenze fattuali avesse tratto la prova della continuativa e fattiva ingerenza del B nella gestione della società fallita nel periodo successivo alla disnnissione della carica di amministratore unico della società;travisato la nota integrativa del bilancio depositato nel 2007 e quella del bilancio approvato nel 2008, nelle quali venivano indicate le ragioni per le quali la società aveva ritenuto di iscrivere l'ammortamento dell'avviamento per valori ridotti, come consentito dall'art. 2426 cod.civ.;errato nel ritenere che il bilancio di esercizio del 2008 non potesse essere depositato dal liquidatore e nel non riconoscere nel documento, denominato come inventario relativo all'anno 2009, consegnato alla Curatela i caratteri dell'inventario;2.3. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 111 Cost. e 597, commi 3 e 4, cod.proc.pen., perché, pur a fronte dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, cod. proc. pen., di cui alla prima parte del capo 2 della rubrica, la Corte territoriale aveva omesso di decurtare dal trattamento sanzionatorio inflitto l'ammontare di pena corrispondente al reato per il quale era intervenuta pronuncia liberatoria.
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