Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/11/2021, n. 33110

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 10/11/2021, n. 33110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33110
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 3615-2017 proposto da: DE FRANCESCO ANTONIO GPE, rappresentato e difeso dall'Avvocato M R per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

IMMOBILIARE MEG S.A.S. DI COLOMBO GIANCARLO & C., rappresentato e difeso dall'Avvocato F M e dall'Avvocato P G B per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4416/2016 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata il 28/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 14/7/2021 dal Consigliere GPE DIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1. La Immobiliare MEG s.a.s., con ricorso ai sensi dell'art.703 c.p.c., in qualità di proprietaria dell'immobile destinato a fabbricato artigianale in Milano, via dei Fontanili 30, ha chiesto jc-.9 al tribunale la condanna di A G D F, comproprietario dell'analogo complesso immobiliare sito al confinante n. 28, alla eliminazione delle opere realizzate dallo stesso, a partire dal mese di maggio del 2010, in violazione della disciplina in materia di distanze e di apertura di vedute. La ricorrente, in particolare, ha lamentato che la parte anteriore del fabbricato del D F era stata sopraelevata, con una nuova edificazione, di oltre 1,5 m. rispetto all'originaria struttura e la parte posteriore di 80 cm., e che l'edificio di nuova realizzazione era stato esteso in senso orizzontale verso il confine con l'immobile della ricorrente in violazione delle norme sulle distanze prescritte dall'art. 873 c.c. e dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e dell'art. 27 del regolamento edilizio del Comune di Milano. La società istante, infine, ha lamentato che il D F, con la propria edificazione, aveva oscurato le luci poste in alto sulla parete confinante dell'immobile della stessa e che aveva realizzato una nuova soletta e balconi, creando vedute dirette sul fondo del vicino a distanza inferiore a 1,5 m. in violazione degli artt. 904 e 905 c.c.. 2. Il tribunale ha pronunciato ordinanza di reintegrazione nel possesso in favore della ricorrente ed, all'esito della fase di merito, ha, tra l'altro, confermato la condanna del D F alla reintegrazione della Immobiliare MEG nel possesso del proprio immobile, mediante la realizzazione degli interventi indicati nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, nonché mediante l'apposizione di barri,?gda porsi alla distanza di 1,5 mt. dal confine, sui balconi ai piani superiori al primo, su lastrico solare posteriore e sul piano terzo 3. A G D F ha proposto appello al quale ha resistito la società istante, chiedendone il rigetto. Ric. 2017 n. 3615 - Sez.

2 - CC del 14 luglio 2021 4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello ed ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata. La corte, in particolare, ha ritenuto che la sopraelevazione operata dal D F del lastrico solare degli edifici identificati con le lettere "D" e "C" nelle planimetrie allegate alla consulenza tecnica d'ufficio e la costruzione da parte dello stesso di nuovi balconi avevano determinato la violazione delle norme sulle distanze tra gli edifici previste dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. 5. A G D F, con ricorso notificato il 31/1/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 2/12/2016. La Immobiliare MEG s.a.s. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
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