Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/11/2023, n. 31397
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di IRAP dovuta da enti pubblici, il termine decadenziale per la proposizione dell'istanza di rimborso - pure quando i versamenti siano strutturati sulla base del sistema retributivo di cui agli artt. 16 e 30 del d.lgs. n. 446 del 1997 - decorre, di norma, dalla data del versamento, anche se rappresentato da un mero acconto, salva l'ipotesi in cui esso non sia determinato tramite una struttura differente rispetto al saldo ovvero la determinazione definitiva dell'imposta non dipenda da fattori non noti al momento dell'acconto e sempre che il versamento di quest'ultimo non sia stato effettuato in presenza di condizioni di non debenza della somma già in quel momento verificabili, il che si verifica allorché il pagamento sia ritenuto non dovuto dallo stesso contribuente ovvero sia, in tutto o in parte, frutto di errori nella determinazione della base imponibile.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3561/2017 Numero sezionale 1016/2023 Numero di raccolta generale 31397/2023 Data pubblicazione 13/11/2023 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Decorrenza rimb irap ETTORE CIRILLO Presidente LUCIO NAPOLITANO Consigliere R.G. N. 3561/2017 ROBERTA CRUCITTI Consigliere PU – 12/10/2023 PAOLO DI MARZIO Consigliere ALBERTO CRIVELLI Consigliere Rel ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3561/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso essa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- ricorrente –
contro
COMUNE DI QUALIANO, in persona del sindaco pro-tempore, difeso dagli avv. V B e M N, domiciliato in Roma, piazza Adriana 5, presso l'avv. M G L, il tutto come da delega in margine al controricorso;
- controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.10614/52/2016, depositata il 25 novembre 2016. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 dal consigliere A C. Numero registro generale 3561/2017 Numero sezionale 1016/2023 Numero di raccolta generale 31397/2023 Rilevato che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto nelle sue Data pubblicazione 13/11/2023 conclusioni l'accoglimento, e così pure l'Avvocato dello Stato per conto dell'Agenzia ricorrente. RILEVATO CHE 1. Il Comune di Qualiano proponeva istanza di rimborso IRAP assumendo di aver versato in eccesso, in occasione dei versamenti mensili effettuati ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.lgs. n. 496/1997, avendo conteggiato tra le retribuzioni del personale anche quelle dei dipendenti disabili, per i quali vige l'esenzione dalla base imponibile di cui all'art. 1, l. 12 marzo 1999, n. 68, ove assunti anteriormente al 12 marzo 1999. A fronte del silenzio-rifiuto, il Comune proponeva ricorso, accolto dalla CTP. Anche la CTR, adìta in sede d'appello, confermava la decisione.
2. Viene così proposto dall'Agenzia ricorso in cassazione affidato a un motivo. Il Comune resiste a mezzo di controricorso, e successivamente l'Agenzia ha depositato un atto di rettifica del ricorso, in cui aveva erroneamente indicato gli estremi della sentenza impugnata. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria 26 maggio 2023, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE:
1. Con l'unico motivo la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Assume la stessa come erroneamente il giudice d'appello abbia reputato che il termine di decadenza per proporre istanza di rimborso decorra nella specie non dai singoli versamenti, ma dal pagamento finale.
1.1. La difesa del Comune si basa sulla nota giurisprudenza di questa Corte in virtù della quale Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, 2 di 6 Numero registro generale 3561/2017 Numero sezionale 1016/2023 Numero di raccolta generale 31397/2023 previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (il quale Data pubblicazione 13/11/2023 concerne tutte le ipotesi di