Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 44871

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 44871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44871
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente DR;r SENTENZA sul ricorso proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nei confronti di COMMODI FRANCESCO, nato a Gualdo Tadino il 9.1.1961 avverso la ordinanza in data 2.3.2022 della Corte di Appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F C, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 2.3.2022 la Corte di Appello di Perugia, pronunciatasi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento per nuovo esame disposto da questa Corte della precedente ordinanza che aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione sofferta da F C, imputato per plurimi reati in materia di turbativa d'asta e corruzione attraverso elargizioni di danaro in relazione a gare per lavori pubblici ed assolto con la sentenza di primo grado, ha accolto l'istanza, liquidando in suo favore la somma di C 14.200,00 corrispondente a 71 giorni di custodia cautelare domiciliare nel periodo compreso tra il 12 giugno e il 22 agosto 2008. A chiarimento della vicenda occorre puntualizzare che il verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale nel procedimento penale svoltosi nei confronti dell'odierno ricorrente, tratto a giudizio insieme ad altri coimputati, si fondava sulla declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche facenti parte del compendio istruttorio e che la Corte di appello di Perugia, quantunque avesse riformato tale punto, ritenendo invece la piena utilizzabilità delle intercettazioni, punto confermato anche dalla successiva sentenza della Corte di cassazione, aveva in ogni caso dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica avverso le pronunce assolutorie per carenza di interesse stante la rinuncia al gravame da parte dell'organo dell'accusa che aveva considerato come medio tempore fosse maturata la prescrizione dei reati in contestazione. Sulla base di tali premesse la Corte perugina, investita dell'istanza ex art. 314 cod. proc. pen. svolta dal Commodi, ne aveva disposto con ordinanza del 2.10.2019 il rigetto ritenendo quale condotta sinergica alla causazione dell'evento detentivo gli elementi emersi dalle conversazioni telefoniche, reputate pienamente utilizzabili. Avendo la Quarta Sezione di questa Corte annullato il suddetto provvedimento sul rilievo che, al di là del profilo dell'utilizzabilità, non fosse stato evidenziato il concreto atteggiarsi del comportamento colposo del richiedente, con la presente ordinanza il giudice del rinvio ha, invece, ritenuto, nell'affermare la tempestività del ricorso in quanto proposto nel termine di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'istante, la sua fondatezza attesa l'impossibilità, in difetto di altri elementi valutabili stante l'inutilizzabilità del compendio intercettato affermato dalla stessa pronuncia assolutoria, di verificare il suo coinvolgimento nella vicenda.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 315 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, la tempestività del ricorso rilevando come il dies a quo del termine di due anni previsto per la sua proposizione dovesse computarsi non già dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti dell'istante, come ritenuto dalla Corte di appello, bensì dall'udienza in cui il Pubblico Ministero aveva rinunciato all'impugnazione in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia Ricci, secondo il quale la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015. Rv. 266821).Richiama altresì un precedente arresto di questa Corte che ancor più esplicitamente afferma che la rinuncia all'impugnazione ne determina ipso jure l'inammissibilità, cui consegue l'efficacia meramente dichiarativa dell'ordinanza con la quale il giudice prende solo atto dell'inammissibilità già prodottasi. Evidenzia in ogni caso l'intrinseca contraddittorietà del ragionamento seguito dalla Corte distrettuale che, nel ritenere irrilevante l'utilizzabilità delle intercettazioni dichiarata nel procedimento de quo dai giudici del gravame per essersi il procedimento nei confronti del Comnnodi concluso con la sentenza assolutoria pronunciata in primo grado, non si avvede che, ove si dovesse tenere conto della pronuncia finale della stessa Corte di appello come affermato in relazione all'individuazione del dies a quo del biennio prescritto dall'art. 315 cod. proc. pen., allora anche le intercettazioni che la stessa Corte di appello aveva dichiarato utilizzabili avrebbero potuto essere utilizzate nel presente procedimento.

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che l'istante non potesse considerarsi prosciolto con formula di merito, quali sono quelle tassativamente indicate dall'art. 314 cod. proc. pen. (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato), essendo la sua assoluzione dipesa dall'intervenuta rinuncia all'appello da parte dei Pubblico Ministero, da costui formulata in ragione della sopravvenuta estinzione dei reati sub judice, e che pertanto non potesse ritenersi legittimato alla radice alla proposizione della richiesta di equo indennizzo per carenza sostanziale di una pronuncia assolutoria di merito. Sostiene che la Corte di appello abbia implicitamente ed immotivatamente rigettato la dispiegata eccezione di inammissibilità a fronte dell'ingiustizia non della restrizione subita, ma dell'istanza di equa riparazione proposta ove si consideri che, se il PM non avesse rinunciato all'appello, il processo sarebbe stato definito con la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, tranne nel caso in cui l'imputato non avesse espressamente rinunciato alla prescrizione.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la carenza di motivazione in ordine al fondamentale presupposto del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione, costituito dall'assenza di un rapporto colposo o doloso dell'istante che abbia contribuito a dar causa alla misura cautelare personale applicatagli. Censura l'affermazione secondo la quale, una volta esclusa la possibilità di valutare le conversazioni intercettate, non vi fossero ulteriori elementi apprezzabili, rilevando come il Commodi non fosse solo imputato in relazione ai reati per quali era intervenuta la sentenza di assoluzione e successiva rinuncia all'impugnazione da parte del PM, ma altresì per il reato di corruzione impropria di cui al capo T) per avere in concorso con il Mazzariti ed il Lupini, versato a costoro, che lo avevano ricevuto in veste di pubblici ufficiali, un compenso in danaro a seguito dell'assegnazione alla società Brunelli Costruzioni, di cui l'istante era direttore _3 tecnico, un appalto di lavori di bitumatura stradale collegati al Giro d'Italia. Deduce che poiché su tale capo era stata pronunciata dalla Corte di appello in relazione alle posizioni del Lupini e del Mazzariti declaratoria di prescrizione del reato, doveva ritenersi che l'indebita dazione di danaro, seppure irrilevante per il privato coinvolto ai fini dell'affermazione di responsabilità, rivelava invece una condotta gravemente colposa ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura restrittiva della libertà personale. Evidenzia come nulla fosse stato dichiarato dall'imputato, trinceratosi dietro la facoltà di non rispondere, in sede di interrogatorio di garanzia in ordine al versamento del danaro e alle relazioni intrattenute con i funzionari della provincia con cui aveva contatti continuativi, dovendosi desumere dalla mancata collaborazione con gli organi inquirenti e dal silenzio serbato al riguardo profili di dolo o colpa grave, costituiti daella mancata rappresentazione di specifiche circostanze idonee a prospettare una logica spiegazione della condotta in contestazione, tale da caducare il valore indiziante degli elementi a suo carico 3. Con memoria del 6.10.2022 il difensore dell'imputato ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, rilevando come le sentenze citate dal Ministero ricorrente in relazione al dies a quo per la proposizione del ricorso per riparazione per ingiusta detenzione non avessero nulla a che vedere, attenendo al ricorso per cassazione del Pubblico Ministero e non già all'appello, con la fattispecie in esame, e come l'ordinanza impugnata avesse correttamente scisso le questioni attinenti al giudicato sostanziale, quali l'utilizzabilità delle intercettazioni, da quelle relative al giudicato formale, attinenti al termine per la proposizione del ricorso per riparazione da ingiusta detenzione. Sostiene in ogni caso che sentenza della Corte di appello di Perugia che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello del P.M. fosse astrattamente impugnabile con il rimedio del ricorso per cassazione, onde il suo passaggio in giudicato, ovverosia l'irrevocabilità ai sensi dell'art. 315 c.p.p. della statuizione assolutoria contenuta nella sentenza di primo grado, coincideva con lo spirare dell'ultimo giorno previsto per la eventuale impugnazione della medesima cadente, nel caso, alla data del 08.01.2017 (sentenza depositata il 24.10.2016), come attestato dal cancelliere, dovendosi perciò il ricorso per riparazione da ingiusta detenzione ritenersi in quanto depositato il 27.07.2018 e, dunque, entro il biennio, tempestivo.
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