Cass. civ., sez. II, sentenza 23/09/2022, n. 27975
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Testo completo
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 27325/2019 proposto da G M D e I A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati A M (MRNLSN63D30Z602J) e A M (MCLLSN71C62H501K), elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultima, via Ugo Balzani 6. -Ricorrenti -
contro
Città Metropolitana di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati C S (SCGCRL62S15L219B) e V M (MNZVNT72P65D969Y). -Controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2019 della Corte d’appello di Genova, depositata il 11.02.2019;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere Dott. A C;
Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dell’Erba che chiede il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati A M e A M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO G M D e Mediterranea delle Acque s.r.l. (ora Iren acqua s.p.a.), proposero opposizione all'ordinanza ingiunzione del 28 luglio 2011 con cui la Provincia di Genova aveva ingiunto loro il pagamento di euro 6.010 a titolo di sanzione amministrativa per l’illecito di cui all’art. 124 D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall’art. 133, secondo comma, dello stesso decreto, in ragione dell'accertamento, risultante dal verbale della Guardia di Finanza del 23 Febbraio 2011, che l'impianto di trattamento reflui urbani di Genova Sestri Ponente - sito in Comune di Genova e gestito da Mediterranea delle Acque s.r.l. (all’epoca amministrata da G M D) - era privo del prescritto provvedimento autorizzativo provinciale. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1614 del 2015, rigettò l'opposizione. Contro la sentenza di primo grado gli opponenti proposero appello, anzitutto eccependo la sopravvenuta carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia alla luce del disposto di cui all'art. 135 D.Lgs. n. 152/2006. Con sentenza dell'11 Febbraio 2019 la Corte d'appello di Genova, richiamando la propria precedente giurisprudenza in relazione alla potestà sanzionatoriadella Provincia nella materia de qua, ha rigettato l'eccezione di carenza di potestà sanzionatoria e gli altri motivi di opposizione riproposti dall'appellante, così confermando la pronuncia di primo grado. Per la cassazione della sentenza di appello G M D e Iren acqua s.p.a. hanno proposto ricorso sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso la Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova). La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 marzo 2022, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe, in conformità alla requisitoria scritta depositata in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 135 D.Lgs.n. 152 del 2006, che ha abrogato la disciplina prevista dall’ art. 56 D.Lgs n. 152 del 1999, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all'Ente Provincia. In materia di illeciti ambientali, sostengono i ricorrenti, la nuova norma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega. Osserva il Collegio che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23383/2018;
Cass. n. 27909/2018;
Cass. n. 28108/2018), nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell'Amministrazione, che darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d'ufficio. Tale vizio, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, «ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene», mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama l’ indirizzo consolidato a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987). Nella vicenda in esame, per contro, l'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio - la Provincia di Genova - era all'epoca l'Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell'incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio. Né ricorre l’ipotesi di incompetenza relativa della Provincia, dovendo condividersi la valutazione del giudice di appello che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione. Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta sul rilievo che l'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 152 del 2006, nel sostituire il previgente art. 56 del D.Lgs. 152 del 1999, avrebbe inteso escludere - con la soppressione dell'inciso «salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome» (contenuto nel previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, e non ripetuto nell'art. 135 D.Lgs. 152/2006) – la possibilità, per le Regioni, di delegare ad altri enti il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale. I ricorrenti sostengono che, a seguito dell'entrata in vigore delcitato art. 135 D.Lgs. 152/2006, l'unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegate ad enti diversi i poteri regionali di irrogazioni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale. Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 152 del 2006 sarebbero inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso. Il motivo è infondato. In premessa, va evidenziato che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione – che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti;
la tutela dell'ambiente, intesa come valore costituzionalmente protetto, delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato;
non sussiste, quindi, violazione dell'art. 117 Cost., comma 2 lett. s – e, implicitamente – neppure dell'art. 118, commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art. 118 Cost e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, secondo il quale ciascuna Regione «determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali». Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore
contro
Città Metropolitana di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati C S (SCGCRL62S15L219B) e V M (MNZVNT72P65D969Y). -Controricorrente - avverso la sentenza n. 186/2019 della Corte d’appello di Genova, depositata il 11.02.2019;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere Dott. A C;
Udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dell’Erba che chiede il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avvocati A M e A M. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO G M D e Mediterranea delle Acque s.r.l. (ora Iren acqua s.p.a.), proposero opposizione all'ordinanza ingiunzione del 28 luglio 2011 con cui la Provincia di Genova aveva ingiunto loro il pagamento di euro 6.010 a titolo di sanzione amministrativa per l’illecito di cui all’art. 124 D.Lgs. 152/2006, sanzionato dall’art. 133, secondo comma, dello stesso decreto, in ragione dell'accertamento, risultante dal verbale della Guardia di Finanza del 23 Febbraio 2011, che l'impianto di trattamento reflui urbani di Genova Sestri Ponente - sito in Comune di Genova e gestito da Mediterranea delle Acque s.r.l. (all’epoca amministrata da G M D) - era privo del prescritto provvedimento autorizzativo provinciale. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1614 del 2015, rigettò l'opposizione. Contro la sentenza di primo grado gli opponenti proposero appello, anzitutto eccependo la sopravvenuta carenza di potestà sanzionatoria in capo alla Provincia alla luce del disposto di cui all'art. 135 D.Lgs. n. 152/2006. Con sentenza dell'11 Febbraio 2019 la Corte d'appello di Genova, richiamando la propria precedente giurisprudenza in relazione alla potestà sanzionatoriadella Provincia nella materia de qua, ha rigettato l'eccezione di carenza di potestà sanzionatoria e gli altri motivi di opposizione riproposti dall'appellante, così confermando la pronuncia di primo grado. Per la cassazione della sentenza di appello G M D e Iren acqua s.p.a. hanno proposto ricorso sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso la Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova). La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 marzo 2022, nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe, in conformità alla requisitoria scritta depositata in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 135 D.Lgs.n. 152 del 2006, che ha abrogato la disciplina prevista dall’ art. 56 D.Lgs n. 152 del 1999, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all'Ente Provincia. In materia di illeciti ambientali, sostengono i ricorrenti, la nuova norma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega. Osserva il Collegio che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 23383/2018;
Cass. n. 27909/2018;
Cass. n. 28108/2018), nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell'Amministrazione, che darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d'ufficio. Tale vizio, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, «ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene», mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama l’ indirizzo consolidato a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987). Nella vicenda in esame, per contro, l'Autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio - la Provincia di Genova - era all'epoca l'Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell'incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio. Né ricorre l’ipotesi di incompetenza relativa della Provincia, dovendo condividersi la valutazione del giudice di appello che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione. Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta sul rilievo che l'art. 135, comma 1, del D.Lgs. 152 del 2006, nel sostituire il previgente art. 56 del D.Lgs. 152 del 1999, avrebbe inteso escludere - con la soppressione dell'inciso «salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome» (contenuto nel previgente art. 56 D.Lgs. 152/1999, e non ripetuto nell'art. 135 D.Lgs. 152/2006) – la possibilità, per le Regioni, di delegare ad altri enti il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale. I ricorrenti sostengono che, a seguito dell'entrata in vigore delcitato art. 135 D.Lgs. 152/2006, l'unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegate ad enti diversi i poteri regionali di irrogazioni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale. Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 152 del 2006 sarebbero inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso. Il motivo è infondato. In premessa, va evidenziato che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione – che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva sulla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali" – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti;
la tutela dell'ambiente, intesa come valore costituzionalmente protetto, delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull'intero territorio nazionale da parte dello Stato;
non sussiste, quindi, violazione dell'art. 117 Cost., comma 2 lett. s – e, implicitamente – neppure dell'art. 118, commi 1 e 2, allorquando la Regione delega alle Province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall'art. 118 Cost e dall'art. 3 del D.Lgs. 112/1998, secondo il quale ciascuna Regione «determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali». Inoltre, non può ritenersi di per sé risolutivo il differente tenore
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