Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2022, n. 30915

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/08/2022, n. 30915
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30915
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia (CP15/1 cl'ar-491•43RetaEl›.;
5/455/IR.' ) - in procedimento riguardante A R, nato a Marina di Gioiosa Ionica il 04/07/1960 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L T, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari confermava la decisione del locale Magistrato di sorveglianza, adottata il 6 luglio 2021, che aveva accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto Rocco D'A, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e per l'effetto aveva ordinato alla direzione dell'istituto penitenziario di consentire al detenuto medesimo di svolgere i colloqui con gli stretti congiunti mediante video-collegamento, attraverso postazioni informatiche dedicate e nel rispetto di specifici protocolli di sicurezza. A aveva addotto, nel reclamo, l'impossibilità dei congiunti di spostarsi sul territorio, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Il Tribunale svolgeva ampie considerazioni a sostegno del riconoscimento del diritto all'effettuazione dei colloqui telematici, richiamando in via assorbente la più recente giurisprudenza di legittimità. In conformità a quest'ultima, il diritto doveva intendersi subordinato all'allegazione, e positiva dimostrazione, di situazioni di impossibilità o grave difficoltà all'effettuazione dei colloqui in presenza. Tali situazioni potevano essere collegate all'emergenza pandennica, o a ragioni ulteriori, quali (esemplificativamente) lo stato di detenzione del congiunto o le sue condizioni di salute.

2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce violazione di legge. Nell'interpretazione datane dal giudice di legittimità, l'art. 41-bis Ord. pen. non sarebbe ostativo alla possibilità di effettuazione del colloquio in video- collegamento esclusivamente laddove sussistano situazioni obiettive ed eccezionali, che ne impediscano lo svolgimento secondo le modalità usuali. Situazioni siffatte sarebbero venute meno già al tempo della decisione di primo grado, con l'abolizione, nell'aprile 2021, del divieto di spostamento tra Regioni causa pandemia e la graduale riapertura di tutte le attività. Con il secondo e il terzo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale, nonché violazione di legge e di normativa secondaria applicativa, con riguardo a passaggi argomentativi incidentali dell'ordinanza impugnata, inerenti l'idoneità dei sistemi di sicurezza ministeriali a prevenire le intrusioni informatiche, ove siano coinvolti detenuti di massimo spessore criminale, nonché l'individuazione dei luoghi, esterni all'istituto di pena, da cuk attivare il collegamento a distanza.
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