Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20259
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/11/1961 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 aprile 2022( la Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario presentata da L M G in relazione alla restrizione in carcere sofferta, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, per complessivi 3.741 giorni. Per come diffusamente esplicato dalla Corte territoriale, il L M: era stato dapprima condannato con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999 alla pena di anni dieci di reclusione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (nell'ambito del processo c.d. "Borsellino-bis");
il 18 marzo 2002, quindi, la Corte di assise di appello di Caltanissetta (con sentenza poi confermata il 3 luglio 2003 dalla Corte di Cassazione) aveva condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, in quanto riconosciuto colpevole anche del delitto di concorso nella strage di via D'Ameno e dei relativi reati satellite. Con sentenza del 13 luglio 2017, irrevocabile il 27 novembre 2017, la Corte di appello di Catania ha, successivamente, assolto il L M, in sede di revisione, dal delitto di strage e dai relativi reati satellite per non aver commesso il fatto. Conseguentemente, il L M ha presentato domanda di riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 cod. proc. pen. limitatamente alle fattispecie per le quali era stata proposta istanza di revisione, e cioè per il delitto di strage e per i relativi reati satellite.
1.1. Tale richiesta è stata rigettata dalla Corte di merito, con l'ordinanza impugnata, sul presupposto che il L M era già stato tratto in arresto il 6 giugno 1997 per l'esecuzione di una precedente pena ad anni sei di reclusione, inflittagli con sentenza del 21 dicembre 1994 per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Tale pena era stata interamente espiata (tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata concessi) fino alla data del 27 aprile 2002. A seguire, tuttavia, il L M era rimasto in carcere sino al 27 ottobre 2011, per scontare, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, la condanna all'ergastolo per il concorso nella strage di via D'Amelio e per i relativi reati satellite, subendo una restrizione complessiva pari a 3.471 giorni. A fronte di tale quadro, la Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere al L M l'invocato indennizzo ex art. 643 cod. proc. pen., osservando come la relativa domanda fosse stata
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 aprile 2022( la Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario presentata da L M G in relazione alla restrizione in carcere sofferta, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, per complessivi 3.741 giorni. Per come diffusamente esplicato dalla Corte territoriale, il L M: era stato dapprima condannato con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 13 febbraio 1999 alla pena di anni dieci di reclusione in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (nell'ambito del processo c.d. "Borsellino-bis");
il 18 marzo 2002, quindi, la Corte di assise di appello di Caltanissetta (con sentenza poi confermata il 3 luglio 2003 dalla Corte di Cassazione) aveva condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, in quanto riconosciuto colpevole anche del delitto di concorso nella strage di via D'Ameno e dei relativi reati satellite. Con sentenza del 13 luglio 2017, irrevocabile il 27 novembre 2017, la Corte di appello di Catania ha, successivamente, assolto il L M, in sede di revisione, dal delitto di strage e dai relativi reati satellite per non aver commesso il fatto. Conseguentemente, il L M ha presentato domanda di riparazione dell'errore giudiziario ex art. 643 cod. proc. pen. limitatamente alle fattispecie per le quali era stata proposta istanza di revisione, e cioè per il delitto di strage e per i relativi reati satellite.
1.1. Tale richiesta è stata rigettata dalla Corte di merito, con l'ordinanza impugnata, sul presupposto che il L M era già stato tratto in arresto il 6 giugno 1997 per l'esecuzione di una precedente pena ad anni sei di reclusione, inflittagli con sentenza del 21 dicembre 1994 per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Tale pena era stata interamente espiata (tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata concessi) fino alla data del 27 aprile 2002. A seguire, tuttavia, il L M era rimasto in carcere sino al 27 ottobre 2011, per scontare, dapprima in via cautelare e poi in espiazione pena, la condanna all'ergastolo per il concorso nella strage di via D'Amelio e per i relativi reati satellite, subendo una restrizione complessiva pari a 3.471 giorni. A fronte di tale quadro, la Corte di appello ha ritenuto di non riconoscere al L M l'invocato indennizzo ex art. 643 cod. proc. pen., osservando come la relativa domanda fosse stata
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