Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2020, n. 10778

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L'indennità di mobilità, prevista dagli artt. 7 e 16 della l. n. 223 del 1991 in favore dei lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, atteso che l'art. 16 della citata l. n. 223 del 1991, nel testo vigente "ratione temporis", prevedeva che la suddetta indennità fosse finanziata mediante il versamento di un contributo percentuale da calcolarsi sulle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, mentre ai soci lavoratori degli organismi cooperativi citati, prima del 2013, erano riconosciute dal d.lgs. n. 423 del 2001 solo alcune specifiche forme di previdenza e assistenza sociale, tra cui non rientrava l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2020, n. 10778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10778
Data del deposito : 5 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT IR D E T N E S E 105 GIU, 2020 S E T AULA 'B' EN S E E 107 78/20 N IO Z A R T IS G Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA R E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 23870/2014 Cron.10778 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente - Ud. 19/11/2019 Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Dott. ROSSANA MANCINO Rel. Consigliere Consigliere -Dott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23870-2014 proposto da: DE NN RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell'avvocato ENZO GIARDIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO COLELLA;
- ricorrente contro 2019 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 3679 80078750587, in persona del legale SOCIALE C. F. rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
- controricorrente avversO la sentenza n. 7079/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2014 r.g.n. 336/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ANNA D'ALISE per delega verbale Avvocato EUGENIO COLELLA;
udito l'Avvocato VINCENZO STUMPO. rg 23870/2014 De AR AZ c/INPS udienza del 19 novembre 2019 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 6 maggio 2014, ha respinto il gravame svolto da AZ De AR nei confronti dell'INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento del trattamento di mobilità dapprima concesso dall'INPS e poi preteso in restituzione.

2. La Corte di merito premetteva che De AR, socio lavoratore della Cooperativa La Folgore s.r.l. dal 21 gennaio 2001 al 4 ottobre 2003, licenziato dalla s.r.l. La Folgore alla quale nel frattempo erano stati ceduti dalla cooperativa i rapporti di lavoro, veniva ammesso al trattamento di mobilità poi preteso in restituzione dall'INPS sul presupposto che l'attività di socio presso la cooperativa non potesse ritenersi utile per l'accesso alla prestazione prevista dalla legge n.223 del 1991. 3. Per i Giudici del gravame, dalla circostanza, pacifica, dell'assoggettabilità della cooperativa alladella quale De AR era socio lavoratore - disciplina di cui al d.P.R. n.602 del 1970, derivava 'esclusione, per i soci, alla stregua dell'art. 25, comma 5, legge n. 196 del 1997, dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di т disoccupazione;
riteneva non dovuto, pertanto, il trattamento di mobilità anche in considerazione del disposto dell'art. 16 della legge n.223 del 1991 che prevedeva, a tal fine, specifiche anzianità e apposita contribuzione nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, nel testo ratione temporis applicabile, di cui in ogni modo non risultava prova e che, infine, stante la natura previdenziale di tale contribuzione, in sua mancanza e in difetto di prova del versamento, era impossibile riconoscere la correlativa prestazione, conseguendone anche la non rilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale.

4. Avverso tale sentenza ricorre AZ De AR, con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS. 1 rg 23870/2014 RO AN estensore 5. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 24, comma 4, legge n.126 del 1997, dell'art. 4, comma 3, legge n.142 del 2001, degli artt. 35,38,45 Cost., la parte ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe violato le predette disposizioni che, in riforma del d.P.R. n.602 del 1970, hanno esteso ai soci lavoratori (delle cooperative di cui all'elenco allegato al medesimo decreto presidenziale) la tutela previdenziale e assistenziale della mobilità, estensione che si ricava dalla disposta equiparazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
una diversa interpretazione - sostiene il ricorrente - violerebbe i principi costituzionali di parità dei lavoratori di fronte alla legge.

7. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 24, commi 4 e 5 legge n.126 del 1997, in relazione agli artt. 12, 13, 14 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere i giudici del gravame applicato analogicamente la norma che esclude i soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R. n.602 cit. solo dalla possibilità di ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in tal modo offrendo un'interpretazione in malam partem di una disposizione speciale.

8. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e omesso insufficiente esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti: lamenta il ricorrente, sotto vari profili, che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del versamento, da parte della società cooperativa, dei contributi per l'erogazione del trattamento di mobilità e, in considerazione della questione controversa - la computabilità o meno della prestazione del socio lavoratore come anzianità di servizio - la Corte territoriale sarebbe andata ultra petita nel negare il trattamento previdenziale in conseguenza del mancato versamento dei contributi.

9. I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, sono da rigettare. 10. Si controverte della tutela contro la disoccupazione dei soci lavoratori delle cooperative indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n.602 del 1970 e, in 2 rg 23870/2014 RO AN estensore particolare, della specifica protezione contro la disoccupazione involontaria apprestata dal trattamento di mobilità, nel periodo antecedente alla novella legislativa del 2012. 11. Per verificare l'immanente presenza nell'ordinamento della protezione di cui si discute, ancor prima dell'intervento riformatore del 2012 (tesi difensiva svolta dalla parte ricorrente), è necessario richiamare complesse diposizioni che assurgono a cornice normativa, in generale, in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori dipendenti di società cooperative e, in particolare, per le società cooperative che svolgono le attività di cui al d.P.R. n.602 del 1970. 12. Si tratta (è bene rimarcare subito per chiarire il contenuto dell'allegato al citato decreto presidenziale) di società ed enti cooperativi esercenti attività di facchinaggio, trasporto di persone e di merci, attività ad esse preliminari, complementari ed accessorie, altre attività varie, quali servizi di guardia (di terra, mare o campestre), polizia ed investigazioni private e simili. 13. L'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione, definita dall'art. 37 r.d.l. n.1827 del 1935, era apprestata solo per i lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione, in tale ambito, dei soggetti retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (art.40, n.7, r.d.l. n.1827 cit.). 14. L'art. 28 della legge n. 153 del 1969 ha delegato il Governo ad emanare norme, per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti

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