Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2007, n. 7249
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È da ascrivere alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria proposta prima della riforma dei criteri di riparto di cui al d.lgs. 80 del 1998, per l'occupazione appropriativa di un fondo, trattandosi di condotta materiale lesiva del diritto di proprietà del titolare dell'area, situazione soggettiva affievolita con l'autorizzazione all'occupazione, che recupera però la sua pienezza originaria all'esito di questa.
Sul provvedimento
Testo completo
-7249/07 RE PUB BL ICA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: occupazione c.d. SEZIONI UNITE CIVILI appropriativa prima del D. composta dai Magistrati: Lgs. 80/98: giurisdizione. dr. Vincenzo Carbone Primo Presidente aggiunto R.G. N. 12677/04 dr. Giuseppe Ianniruberto Presidente di sezione dr. Antonio Vella Presidente di sezione dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere dr. Roberto Michele Triola Consigliere Consigliere Cron. 7249 dr. Giulio Graziadei dr. Guido Vidiri Consigliere Rep. 2039 dr. Antonio Merone Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 06 .03.2007 S ENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 12677 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2004, proposto: DA COMUNE DI SAN SALVO (CH), in persona del sindaco, autorizzato a stare in giudizio da delibera della G.M. n. 29 del 23 gennaio 2004 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Vito Artale n. 7, presso l'avv. -1- 284 2 0 - Nicolino Sciarra, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cerella e Antonio Boschetti di Vasto, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
S.A.B.A. M. (SOCIETA' ANONIMA BONIFICA AGRARIA DELLE MARINELLE) s.r.l. con sede in Vasto, in persona dell' amministratore unico Dino Sciò, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini 6, presso l'avv. difesa dall'avv♦Stefano Lupis, rappresentata e Domenico Conti, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 255, del 18 marzo 14 aprile 2003. Udita, all'udienza del 6 marzo 2007, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Conti, per la controricorrente, e il P.M. dr. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo 5 Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1987, la s.r.l. S.A.B.A.M. (Società Anonima Bonifica Agraria -2- delle Marinelle) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vasto, il Comune di San Salvo (CH), perché fosse condannato a risarcirle i danni, liquidati in £. 650.000.000 oltre rivalutazione e interessi, causati dalla irreversibile trasformazione di un terreno di mq. 3.200, di proprietà dell'attrice, occupato dal convenuto, autorizzato da decreto del 30 settembre 1980, per la costruzione delle strade di collegamento tra il lungomare e la S.S. 16, in un procedimento ablativo non concluso da tempestiva emissione del decreto di esproprio. Il Comune di San Salvo si costituiva e deduceva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
tale eccezione era respinta dal Tribunale di Vasto con sentenza del 16 dicembre 1997, che nel merito accoglieva invece, per quanto di ragione, la domanda dell'attrice, condannando l'ente locale a corrisponderle, a titolo risarcitorio, £. 26.317.574, con rivalutazione, interessi e spese del grado. Il gravame del Comune di San Salvo era respinto dalla * la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 14 aprile 2003, la quale, in ordine al motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione dell'A.G.O., negava che, nella fattispecie, la società appellata -3- avesse dedotto vizi della procedura di espropriazione e del provvedimento di proroga della occupazione e chiesto la rimozione conseguente o l'annullamento di atti amministrativi, avendo lamentato solo la omessa emissione nei termini del decreto d'esproprio, ponendo a base delle sue domande meri comportamenti lesivi del suo diritto di proprietà. Era respinto pure il motivo di gravame sull'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria, decorrendo il periodo di tempo necessario a far maturare la causa dall'ente locale dalla di estinzione invocata che corrispondeva al consumazione dell'illecito, termine finale di durata della occupazione legittima e non alla data precedente di trasformazione irreversibile delle aree;
per la soccombenza, l'ente locale era condannato alle spese del grado. Per la cassazione di detta sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per quattro fff motivi, il primo dei quali relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il Comune di San Salvo e si è difesa, con controricorso illustrato da memoria, la S.A.B.A.M. ८ Motivi della decisione 1. Il primo dei tre motivi di ricorso del Comune di 4 San Salvo deduce la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, affermando che la domanda proposta dalla società S.A.B.A.M. atteneva all'esercizio del potere ablatorio da parte dell'autorità amministrativa evocata in causa. Ad avviso del ricorrente, presupposto dell'azione di risarcimento della società titolare delle aree occupate, è stato il preteso abuso di potere dell'ente locale nel procedimento preordinato all'esproprio e, quindi, nel riparto di giurisdizione di cui all'art. 113 della Cost., la presente controversia da ritenere soggetta alla giurisdizione amministrativa laper domanda di risarcimento dei danni, anche successivamente espressamente riservata ai Tribunali amministrativi in via esclusiva dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo originario confermato, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, dal l'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205. La normativa, secondo il