Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/04/2023, n. 09578

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/04/2023, n. 09578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09578
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 923/2021 R.G. proposto da: SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi68, presso lo studio dell’avvocato M A che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi ciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE e D'ALOISIO CARLA

- controricorrente -

avverso la sentenza d ella C orte d 'A ppello di P erugia n. 90/2020 , depositata il24/06/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 26 gennaio 2023 – Pres. Esposito, rel. Buffa - Causa numero 13 - rg 923/21 - Superconti Supermercati Terni c.

INPS

Con sentenza del 24/6/20 la Corte d'Appello di Perugia, in parziale riforma di sentenza del 26/9/18 del tribunale di Terni, ha dichiarato non dovute dalla società in epigrafe le somme, per sanzioni civili successive al 10.2.12, richieste dell'INPS quale committente di lavori ed obbligato solidale dell'appaltatore, confermando la responsabilità per i contributi omessi dal datore nonché le sanzioni civili e gli accessori per il periodo precedente. La Corte in particolare ha fondato la decisione sull'irretroattività dell'articolo 21 decreto legge 5/12 (che aveva escluso la estensione al committente della responsabilità per le sanzioni civili), non essendo essa norma interpretativa. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste con controricorso l’INPS. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 29 decreto legislativo 276 del 2003 e 21 Decreto Legge 5 del 12 convertito in legge 35 del 2012 nonché 12 preleggi, per avere la corte territoriale affermato la responsabilità per le sanzioni sebbene la responsabilità del committente fosse estesa, in modo eccezionale e limitata, ai soli contributi (e ciò peraltro solo in funzione di tutela del lavoratore, non essendo invece oggetto di estensione la responsabilità nei confronti di soggetti terzi incolpevoli), e per avere trascurato la natura interpretativa della norma sopravvenuta, come si desume anche dai lavori preparatori. Con il secondo motivo si deduce ex numero 360 co. 1 n. 4 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta quantificazione delle somme non dovute. Il primo motivo è infondato. I precedenti di questa Corte hanno infatti già affermato il carattere irretroattivo della nuova legge (Sez. L - , Ordinanza n . 20849 del 02/08/2019, Rv. 654648 - 01);
Sez. L - , Sentenza n. 18259 del 11/07/2018, Rv. 649848 - 01): si è infatti precisato che, in tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 35, comma 28, del d.l. 233 del 2006, conv. con modif. in l. n. 248 del 2006, applicabile "ratione temporis", sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore che va estesa alle sanzioni civili, benché la lettera della legge non lo preveda espressamente, attesa la natura accessoria, automatica e predeterminata delle stesse. Nella vigenza di tale regime non può trovare invece applicazione l'art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in l. n. 35 del 2012, che, per l'omissione contributiva negli appalti ha previsto la responsabilità del solo inadempiente, poiché detta norma, avendo natura innovativa e non interpretativa, non è retroattiva. Il secondo motivo è inammissibile in quanto, da un lato, proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per dedurre quella che al più potrebbe essere una violazione dell’art. 112 c.p.c., e dunque una violazione di legge censurabile ex n. 3 della stessa norma, e, dall’altro lato, in ragione della mancata indicazione degli atti necessari per la quantificazione delle somme. Per quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi