Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2018, n. 19497

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2018, n. 19497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19497
Data del deposito : 4 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONE PAOLO nato il 14/01/1963 a ROMA avverso la sentenza del 24/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. L'avv.R L che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 1711/2016, la Corte di appello di Roma ha parzialmente modificato - valutando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e conseguentemente riducendo la pena - la condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma a P C (titolare della A.A.A. Toni Ponzi Investigazioni s.r.l.) per avere chiesto a F L C (assistente capo della Polizia di Stato di introdursi nella banca dati S.D.I. (Sistema d'Indagine Investigativa) e in quella anagrafica gestita dal Comune di Roma per acquisire molteplici dati che lo interessavano (capo 1: artt. 81, comma 2, 110, 61 n. 2 e 615 ter, commi 1, 2 n.1 e 3 cod. pen), alcuni facendoli rivelare a lui (capo 2: artt. 81, comma 2, 110 e 326, commi 1 e 3, cod. pen.) o a altri (capi 3 e 6: artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 12 legge 1 aprile 1981 n. 121) e per queste ragioni corrispondendo mensilmente somme di denaro a L C (capo 4: artt. 81, comma 2, 319, 321 cod. pen.), anche tramite colleghi di L C ignari delle richieste loro fatte (capo 5: artt.81, comma 2, 110, 48, 61 n.2 e 615 ter, commi 1, 2 n. 1 e 3 cod. pen.).

2. Nel ricorso di Carbone si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistente il reato ex art. 615 ter cod. pen. (capi 1 e 5) senza accertare se gli accessi non furono effettuati da L C e dalla Biondi (ignara degli intenti del suo collega) nell'espletamento delle funzioni loro assegnate dal Ministero dell'Interno e fondando il dolo generico di Carbone sulla sua condizione di ex poliziotto e sulla ammissione di L C di sapere che trattavasi di informazioni riservate;
b) violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistente la responsabilità di Carbone quale extraneus al reato ex artt. 110, 326, commi 1 e 2, cod. pen. 615 ter cod. pen. (capo 2), trascurando che le notizie acquisite non erano segrete ma attinte da pubblici registri e che solo in un caso risulta provato che Carbone le trasmise alla persona interessata;
c) violazione degli artt. 81, 319, 321 e 323 bis cod. pen. e vizio di motivazione nel diniego dell'applicazione della legge precedente (anteriore alla novella del 6/11/2012 che ha aumentato la pena edittale per i reati ex artt. 319 e 321 cod. pen.) e più favorevole - pur essendo la parte più rilevante della condotta (contestata "dalla metà del 2011 sino all'aprile del 2013") svoltasi prima della novella e trascurando che per i plurimi atti di L C fu previsto un unico mercimonio versato da Carbone (realizzandosi cosi un reato a esecuzione prolungata con la conseguenza che dovrebbe applicarsi la legge vigente al momento della consumazione dell'illecito ossia quello dell'intervenuto accordo) - e nel disconoscere la fattispecie di particolare tenuità ex art. 323 bis cod. pen., trascurando che le informazioni acquisite non fossero segrete e avrebbero potuto essere ottenute tramite un normale procedimento, per cui ridotto fu il grado di offensività della condotta;
d) violazione degli artt. 69 e 62 bis cod. pen. nel disconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti omettendo qualsiasi argomentazione al riguardo.
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