Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/10/2023, n. 46371
Sentenza
19 ottobre 2023
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19 ottobre 2023
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Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata, a pena di nullità, in tale luogo, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto.
Sul provvedimento
Testo completo
46371-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez.1287 Gaetano De Amicis Presidente UP 19/10/2023 Orlando Villoni Relatore N. 21935/2023 Emilia Anna Giordano Ersilia Calvanese Ercole Aprile ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De RA IT SO, n. Quezon City (Filippine) 25/03/1971 avverso la sentenza n. 4066/22 della Corte di appello di Venezia del 25/11/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame;
sentita per il ricorrente l'avv. Paola Menaldo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame interposto dal Pubblico Ministero, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, affermando la responsabilità di SO De RA IT in ordine al delitto di evasione (art. 385 cod. pen), condannandolo alla pena di un anno di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo di censura deduce l'omessa citazione per giudizio di appello, per avere la Corte territoriale erroneamente disposto la notifica del relativo decreto presso il difensore d'ufficio, avv. Renato Carpentieri, il quale aveva tempestivamente rifiutato la domiciliazione sin dalla notifica dell'avviso di cui dir ere all'art. 415-bis cod. pen. poiché l'imputato stesso a lui sconosciuto.