Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2018, n. 20410

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2018, n. 20410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20410
Data del deposito : 9 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. B I P, nato a Ovada il 12/05/1935 2. B P, nato a Ovada il 18/07/1937 3. B G, nato a Ovada il 25/11/1948 avverso la sentenza del 26/07/2016 del Tribunale di Alessandria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere C C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 luglio 2016 il Tribunale di Alessandria, concesse agli imputati le attenuanti generiche, ha condannato I P, P e G B, nella qualità di legali rappresentanti della s.n.c. Fratelli B di B Isidoro, P L e G (avente ad oggetto l'attività sociale di estrazione inerti e scavi), alla pena di euro 9000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e comma 2, in relazione all'art. 183, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza del deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi e dello svolgimento di attività non autorizzata di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

2. Gli imputati hanno proposto impugnazione, articolata su due motivi, avanti alla Corte di Appello di Torino, che ha trasmesso gli atti a questa Corte in ragione dell'inappellabilità della decisione a norma dell'art. 593 cod. proc. pen.. 2.1. In particolare, col primo motivo è stata dedotta violazione dell'art. 183, lett. bb) e 230 d.lgs. 152 del 2006, atteso che non era stata accertata la permanenza dei rifiuti per un periodo superiore al trimestre (per cui il dato quantitativo di trenta metri cubi non era di per sé sufficiente). Del pari non era stato condotto alcun accertamento sulla provenienza dei rifiuti, quanto all'affermazione della non configurabilità del deposito temporaneo.

2.2. Col secondo motivo gli imputati hanno osservato che era stata esclusa la speciale tenuità in ragione dell'abitualità della condotta, affermata solamente sulla base di condanne ormai risalenti nel tempo.

2.3. Con memoria aggiunta i ricorrenti hanno rilevato che dovevano ormai ritenersi compiuti i termini di prescrizione, trattandosi di fattispecie contravvenzionale contestata tra l'aprile ed il maggio 2012. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili.

4.1. In relazione invero al primo motivo di censura, nulla anzitutto è stato contrastato in relazione all'affermazione della sentenza impugnata circa lo svolgimento, da parte della società degli odierni ricorrenti, di attività non autorizzata di gestione e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, attesa la frantumazione dei rifiuti presente nell'area tramite il macchinario ivi presente.

4.1.1. In ordine poi alla rivendicata esistenza di deposito temporaneo, vero è che per "deposito temporaneo" si intende "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti...alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
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