Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/12/2024, n. 31827

CASS
Ordinanza
10 dicembre 2024
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Ordinanza
10 dicembre 2024

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Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio e, pertanto, il giudice tributario, quando ritiene invalido l'avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale, e non meramente formali, è tenuto a esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/12/2024, n. 31827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31827
Data del deposito : 10 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29973/2020 Numero sezionale 6405/2024 Numero di raccolta generale 31827/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 L A C O R T E D I C A S S A Z I O N E SEZIONE TRIBUTARIA Avviso liquidazione Composta da imposta registro – Atto enunciato – Cessione credito Angelina-Maria IN - Presidente - Oggetto Angelo Matteo Socci - Consigliere - R.G.N. 29973/2020 Stefania Billi - Consigliere - Cron. Andrea Penta - Consigliere Rel.- AC – 29/11/2024 Martina Flamini - Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29973/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

All Reserved s.r.l.; - intimata - - avverso la sentenza n. 129/2020 emessa dalla CTR Abruzzo in data 24/02/2020 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che Numero registro generale 29973/2020 Numero sezionale 6405/2024 Numero di raccolta generale 31827/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 1. La All Reserved s.r.l. (quale procuratrice generale ad negotia della SPV Project 1503 s.r.l.) impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro applicata in misura fissa (così si riferisce in ricorso, a pag. 4 del quale è riprodotto l'avviso) relativa ad un decreto ingiuntivo (fondato, a sua volta, su un contratto di finanziamento intercorso tra il cliente De IC RO e la Citicorp Finanziaria s.p.a.-Citifin) e all'enunciato (ai sensi dell'art. 22 dPR n. 131/1986) atto di cessione di credito con cui la SPV Project 1503 s.r.l. era subentrata nella posizione dell'originaria creditrice Citicorp-Citifin.

2. La CTP di Pescara, respinta l'eccezione concernente il difetto di motivazione dell'avviso, accoglieva il ricorso per la mancanza del presupposto dell'identità soggettiva ai fini dell'assoggettamento a imposta della disposizione enunciata.

3. Sull'appello dell'Agenzia delle Entrate, la CTR dell'Abruzzo rigettava il gravame, evidenziando, per quanto qui ancora rileva, che l'enunciazione di cui all'art. 22 dPR n. 131/1986 doveva contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato che servissero ad identificare la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potesse essere registrato come atto a sé stante.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di cinque motivi. La All Reserved s.r.l. non ha svolto difese.

Considerato che

1. Preliminarmente, va evidenziato che il ricorso per cassazione risulta tempestivamente proposto, atteso che, a fronte della pubblicazione della sentenza n. 129 della CTR dell'Abruzzo avvenuta il 24.2.2020, l'Agenzia ha notificato il ricorso a mezzo pec in data 26.11.2020 all'indirizzo (domenico.stanga@pec.it) del difensore della contribuente. Orbene, premesso che la detta sentenza non risulta notificata, al termine “lungo” di sei mesi di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. va aggiunta la sospensione dei termini di 63 giorni (dal 9 marzo all'11 maggio del 2020) introdotta, per l'emergenza Covid, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. Numero registro generale 29973/2020 Numero sezionale 6405/2024 Numero di raccolta generale 31827/2024 Data pubblicazione 10/12/2024 27/2020), con la conseguenza che il termine ultimo per proporre ricorso, considerando altresì la sospensione feriale dei termini dall'1 al 31 agosto, scadeva in data 27.11.2020. In proposito, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021 ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, in relazione alle controversie rientranti nella definizione agevolata di cui al d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, ove per effetto della sospensione legale prevista dall'art. 6, comma 11, del decreto cit., il termine per impugnare scada nel periodo di sospensione dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. 27 del 2020 e dal d.l. n. 23 del

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