Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/10/2021, n. 37079
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T A, nato a Sant'Angelo in Pontano il 01/12/1959 avverso la sentenza del 17/06/2019 della Corte di appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F T, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;udito per la parte civile M M l'avv. A D S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 13 settembre 2017 con la quale il Tribunale di Macerata aveva condannato A T in relazione al reato di cui all'art. 371 cod. pen., per avere, il 9 ottobre 2013, rendendo come parte in un giudizio civile un giuramento non genuino, dichiarato di aver pagato alla controparte, l'avv. M M, la somma di euro 5.081 oltre iva, sulle somme imponibili di cui alla scrittura del 16 marzo 2006. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il T, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con molteplici punti (risultando saltata nella numerazione ordinaria il punto n. 2), ha dedotto i seguenti otto motivi, così sintetizza bi I i . 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 371 cod. pen., e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del motivo di appello, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa alla mancata esposizione dei fatti, in specie sulle caratteristiche della prestazione professionale, così determinando la nullità della sentenza;nonché per avere erroneamente confermato la pronuncia di condanna in assenza di elementi di prova della colpevolezza del T, per inesistenza del fatto oggetto della denuncia-querela del M (avendo l'imputato provveduto ad effettuare il pagamento in contanti di quanto dovuto, senza avere in consegna una ricevuta;ed avendo poi ricevuto una nuova richiesta di pagamento dal liquidatore dello studio M e associati) e per omessa pronuncia della credibilità delle deposizioni della persona offesa e della teste C. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del motivo di appello, per avere la Corte distrettuale disatteso l'eccezione di nullità della sentenza per descrizione sommaria dei fatti di causa. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 371 cod. pen., e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del fatto e della prova, per avere la Corte di merito confermato la pronuncia di primo grado valorizzando esclusivamente (ed anche in maniera parziale) le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, invero irreali e inattendibili, senza considerare le ragioni di interesse economico e di malanimo dalla stessa maturate verso l'imputato, e senza valutare la versione di quest'ultimo, che aveva inteso avvalersi della c.d. prescrizione presuntiva del debito e kcarico del quale non poteva essere posto alcun ulteriore onere probatorio;nonché valorizzando l'inattendibile deposizione della teste C (parente della persone offesa e che, peraltro, aveva ammesso che la sua postazione nello studio non le aveva permesso di vedere l'incontro avvenuto nella stanza dell'avvocato), in una situazione nella quale era stato dimostrato il totale pagamento di quanto preteso dal M.2.4. Violazione di legge, e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del motivo di appello e delle prove, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la sentenza di condanna in totale assenza degli elementi costitutivi oggetti e soggettivo del reato contestato. 2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del motivo di impugnazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla doglianza relativa alla inattendibilità della deposizione della persona offesa e sui motivi di malanimo dalla stessa nutriti verso l'imputato. 2.6. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento del fatto e degli atti, per avere la Corte ingiustificatamente rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in concreto caratterizzato dall'assenza di abitualità della condotta.
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