Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 05832

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2021, n. 05832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05832
Data del deposito : 3 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 4695-2018 proposto da: C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO N

17/A, presso lo studio dell'avvocato I C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G R;

- ricorrente -

2021 contro 182 LIONELLO ANTONIO, MONELLO STEFANO, nella qualità di eredi di C F, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA, 295, presso lo studio dell'avvocato V P, rappresentati e difesi dagli avvocati L R, M C;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 272/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/08/2017 R.G.N. 1211/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. RG 4695/2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza 272/17, in parziale accoglimento dell'appello proposto da C G, in parziale riforma della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato "prescritto il diritto dell'appellante nei dieci anni anteriori alla notificazione della domanda riconvenzionale nella causa n. 1629/2010 promossa dinanzi alla Sezione Agraria Specializzata del Tribunale di Rovigo"e rigettato nel resto la domanda proposta in primo grado.

2. G C aveva convenuto in giudizio A e S L, eredi della sorella F C, per chiedere l'accertamento della sua posizione di compartecipe nella comunione tacita familiare costituita con il padre, Sinode Cabria, e per la liquidazione della propria quota. La domanda di compartecipazione alla comunione tacita familiare era riferita al periodo dal 1968 al 1995 con il padre dell'appellante e al periodo successivo (fino al 2009) con la madre. La richiesta di liquidazione era rivolta ad ottenere il 50% degli utili e incrementi aziendali del fondo rustico intestato originariamente a Cabria Sinode, che l'appellante sosteneva essere stato acquistato mediante provvista costituita dagli utili aziendali.

3. Il Giudice di primo grado aveva accolto l'eccezione di prescrizione decennale, rilevando che la domanda era stata proposta il 31 dicembre 2010 e che rispetto a tale data si era compiuto da oltre un decennio l'ultimo atto del ricorrente come compartecipe.

4. La Corte di appello, accogliendo in parte le censure dell'appellante, ha premesso che il credito risultava parametrato alla complessiva durata della comunione, ossia dal 1968 fino all'epoca della notificazione della domanda di accertamento e liquidazione della quota della comunione tacita familiare, per cui il diritto "potrebbe essere astrattamente riconosciuto per i dieci anni antecedenti la notificazione della riconvenzionale" (domanda depositata il 31 dicembre 2010). Ha però ritenuto che la domanda non potesse trovare accoglimento, in quanto: i RG 4695/2018 a) l'appellante ha dedotto di avere lavorato in regime di comunione tacita familiare con il padre e di non avere mai avuto in godimento in proprio, a titolo di affittuario, i 20 ettari di cui al contratto di affittanza stipulato con il padre;
b) tuttavia, i capitoli di prova indicati nel ricorso in riassunzione (a seguito della dichiarazione di incompetenza della Sezione Specializzata Agraria de Tribunale di Rovigo) non consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della fattispecie della comunione tacita familiare, quali indicati da Cass. n. 7981 del 2013;
c) il ricorrente si è limitato a dedurre l'esistenza del proprio apporto lavorativo relativo all'attività sul fondo in via esclusiva su delega del padre e pure l'esistenza di un unico conto corrente nel quale confluivano le rendite del fondo quale provvista per le esigenze familiari, ma le deduzioni sono generiche: non viene data specifica descrizione degli oneri sostenuti, né viene dedotta l'esistenza di un unico peculio, né viene spiegato quali apporti vi siano confluiti, a quali soggetti gli stessi siano riferibili, per quale ragione detti apporti siano confluiti sul conto corrente intestato a uno dei due soggetti compartecipi;
nulla viene esposto quanto alla madre, né alla condizione lavorativa dei figli, pur a fronte di un lungo lasso di tempo che connota la vicenda. Analoghe considerazioni vanno svolte quanto al pagamento di un mutuo relativo al fondo mediante pagamento sul conto cointestato;
d) generico è altresì il riferimento alla comunanza di tetto e di mensa, limitandosi la capitolazione a richiamare la definizione giurisprudenziale, senza circostanziare il caso concreto;
e) del tutto inconferenti sono poi i capitoli descrittivi dell'impegno lavorativo sul fondo e relativi all'elargizione di "qualche somma di denaro" da parte del padre, nonché all'avvenuto pagamento del compenso del notaio e delle tasse di successione;RG 4695/2018 f) manca infine qualsiasi riferimento alle consuetudini e agli usi per la configurazione della impresa tacita familiare, a mente dell'art. 2140 c.c., abrogato.
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